Ricorso in via principale - Asserita genericità dei parametri invocati - Chiara indicazione della competenza statutaria che si assume violata - Ammissibilità del ricorso - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2016, non è accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per l'asserita genericità dei parametri invocati, in quanto il ricorrente si sarebbe limitato a fornire un'elencazione delle norme di attuazione statutaria in materia di ordinamento scolastico, omettendo tuttavia di chiarirne il contenuto e la portata, nonché di denunciare gli specifici profili di contrasto delle disposizioni impugnate. Nel caso in esame, l'indicazione della competenza statutaria che si assume violata è chiaramente espressa e riferita alla materia dell'istruzione elementare e secondaria, di cui all'art. 9, n. 2), dello statuto, il quale a sua volta contiene il richiamo ai precedenti artt. 4 e 5.
La mancata indicazione delle competenze legislative assegnate dallo statuto è causa di inammissibilità del ricorso statale avverso la legge di un soggetto ad autonomia speciale. (Precedenti citati: sentenze n. 103 del 2017, n. 252 del 2016, n. 151 del 2015, n. 142 del 2015 e n. 288 del 2013).