Sentenza 122/2018 (ECLI:IT:COST:2018:122)
Massima numero 41316
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  08/05/2018;  Decisione del  08/05/2018
Deposito del 13/06/2018; Pubblicazione in G. U. 20/06/2018
Massime associate alla pronuncia:  41314  41315  41317  41318  41319  41320  41321


Titolo
Ricorso in via principale - Asserita omessa indicazione dei parametri invocati - Espressa e analitica indicazione delle disposizioni statali, qualificate come norme interposte - Ammissibilità del ricorso - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2016, non è accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per omessa indicazione dei principi fondamentali violati. L'onere di allegazione del ricorrente è stato soddisfatto attraverso l'espressa e analitica indicazione delle disposizioni statali, qualificate come norme interposte, che, nella prospettazione del ricorrente, pongono i principi fondamentali dei quali si assume la violazione.

Spetta alla Corte costituzionale il compito di riconoscere, nelle norme interposte espressamente indicate dal ricorrente, i principi fondamentali che regolano la materia, nonché di verificare la coerenza della disciplina provinciale impugnata rispetto ad essi. (Precedenti citati: sentenze n. 328 del 2010 e n. 213 del 2009).

Laddove lo Stato denunci la violazione dei limiti di una potestà legislativa concorrente, è suo onere indicare specificamente la disposizione statale che ritiene violata, ed in particolare il principio fondamentale asseritamente leso. (Precedenti citati: sentenze n. 252 del 2016, n. 54 del 2015, n. 165 del 2014, n. 141 del 2013 e n. 312 del 2010).



Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  20/06/2016  n. 14  art. 1  co. 2

legge provincia Bolzano  29/06/2000  n. 12  art. 13  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte