Ricorso in via principale - Lamentata violazione della normativa statale secondaria - Espressa e analitica indicazione delle disposizioni statali, qualificate come norme interposte in tema di atti statali di indirizzo e coordinamento - Spettanza alle Regioni e alle Province autonome dell'emanazione delle relative norme di attuazione, per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto dei vincoli e degli obiettivi da perseguire - Inammissibilità delle censure.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2016, sono inammissibili le censure del Governo riferite alla violazione della normativa statale secondaria. L'art. 3 del d.lgs. n. 266 del 1992 stabilisce che gli atti amministrativi statali di indirizzo e coordinamento vincolano la Regione e le Province autonome solo al conseguimento degli obiettivi o risultati in essi stabiliti. Ne discende che l'emanazione delle norme di attuazione degli atti statali di indirizzo è riservata, per quanto di rispettiva competenza, alla Regione o alle Province autonome.
Ai sensi dell'art. 117, sesto comma, Cost., la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva e l'autonomia legislativa provinciale non può essere limitata per mezzo di un atto statale secondario.
Per costante giurisprudenza costituzionale, è escluso un obbligo di conformazione delle Province autonome alla normativa statale secondaria di attuazione, in quanto ciò comporterebbe la posizione sovraordinata di tale normativa rispetto alle competenze costituzionalmente garantite delle Province autonome, così alterando il rapporto tra competenze statali e provinciali, a vantaggio delle prime. (Precedenti citati: sentenze n. 183 del 2012, n. 209 del 2009, n. 267 del 2003, n. 533 del 2002, n. 371 del 2001 e n. 84 del 2001).