Sentenza 122/2018 (ECLI:IT:COST:2018:122)
Massima numero 41318
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  08/05/2018;  Decisione del  08/05/2018
Deposito del 13/06/2018; Pubblicazione in G. U. 20/06/2018
Massime associate alla pronuncia:  41314  41315  41316  41317  41319  41320  41321


Titolo
Istruzione - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Periodicità della valutazione dei dirigenti scolastici - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale di riferimento - Insussistenza.

Testo
Non sussiste il contrasto con i principi fondamentali della legge statale e la previsione del comma 1 dell'art. 13-bis della legge prov. Bolzano n. 12 del 2004, il quale prevede la periodicità delle valutazioni dei dirigenti scolastici. Il legislatore provinciale ha previsto tre distinte scansioni temporali del servizio oggetto di valutazione, mentre una cadenza annuale delle valutazioni è stata prevista dall'art. 4, comma 3 della successiva direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 giugno 2016, n. 25. Non solo tale atto normativo è successivo alla disposizione provinciale impugnata, ma va altresì escluso da tale disposizione di rango secondario discenda un vincolo cui la potestà legislativa provinciale debba attenersi. La peculiare modulazione da parte del legislatore provinciale dei periodi di attività sottoposti a valutazione, ancorché distinta rispetto a quella prevista dalla legge statale, è coerente con la natura triennale dell'incarico dirigenziale e, pertanto, in linea di continuità con il principio fondamentale enunciato dal legislatore statale, regola legittimamente lo spazio di autonomia nella materia in esame.

Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  29/06/2000  n. 12  art. 13  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte