Sentenza 122/2018 (ECLI:IT:COST:2018:122)
Massima numero 41320
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  08/05/2018;  Decisione del  08/05/2018
Deposito del 13/06/2018; Pubblicazione in G. U. 20/06/2018
Massime associate alla pronuncia:  41314  41315  41316  41317  41318  41319  41321


Titolo
Istruzione - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Valutazione dei dirigenti scolastici - Composizione dell'organo chiamato a svolgere le verifiche e a proporre la valutazione - Esorbitanza dalla competenza legislativa delle Province autonome in materia di istruzione elementare e secondaria - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 4, 5 e 9, primo comma , n. 2), dello statuto della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, l'art. 1, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2016, nella parte in cui introduce il comma 3 dell'art. 13-bis della legge prov. Bolzano n. 12 del 2000, limitatamente all'esclusione del carattere sempre collegiale dell'organo chiamato a svolgere le verifiche e ad esprimere la proposta di valutazione. La disposizione provinciale impugnata dal Governo, introducendo una peculiare disciplina del procedimento di valutazione dei dirigenti scolastici, contrasta con i parametri evocati perché restringe solo ad alcune ipotesi la previsione della composizione collegiale dell'organo chiamato a svolgere le verifiche e ad esprimere la proposta di valutazione, mentre la disciplina statale prevede in ogni caso la composizione collegiale dell'organo chiamato ad effettuare le verifiche e ad esprimere la proposta di valutazione. L'innovazione introdotta e le differenze tra i due modelli di valutazione non attengono alla mera «composizione» dell'organo, investendo la sua stessa identità e la sua funzione, essendo il requisito della collegialità volto a valorizzare il contributo di diverse professionalità e la migliore ponderazione degli interessi coinvolti.

Nel complessivo intervento legislativo statale - in primo luogo l'art. 25, primo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001, sviluppato dalla legge n. 107 del 2015 -, il momento di verifica dei dirigenti scolastici ha assunto carattere strategico, in quanto strettamente connesso all'ampliamento dei loro compiti e responsabilità e, pertanto, funzionale al potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche; ad esso è così sottesa un'imprescindibile esigenza di uniformità della misurazione, la quale comporta la necessaria omogeneità del metodo e del procedimento attraverso i quali vengono acquisiti gli elementi informativi.

In presenza di clausole di salvaguardia, i parametri di rango statutario assumono la funzione di limite generale all'applicazione delle disposizioni statali in contrasto con gli statuti e con le relative norme di attuazione, nel senso che la clausola ha la funzione di rendere queste ultime applicabili agli enti ad autonomia differenziata, solo a condizione che, in ultima analisi, ciò avvenga nel "rispetto" degli statuti speciali. (Precedenti citati: sentenze n. 23 del 2014, n. 215 del 2013 e n. 241 del 2012).



Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  20/06/2016  n. 14  art. 1  co. 2

legge provincia Bolzano  29/06/2000  n. 12  art. 13  co. 3

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 5

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9  co. 1

Altri parametri e norme interposte