Sentenza 122/2018 (ECLI:IT:COST:2018:122)
Massima numero 41321
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
08/05/2018; Decisione del
08/05/2018
Deposito del 13/06/2018; Pubblicazione in G. U. 20/06/2018
Titolo
Istruzione - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Valutazione dei dirigenti scolastici - Procedure, competenze e modalità diverse da quelle stabilite a livello nazionale - Esorbitanza dalla competenza legislativa delle Province autonome in materia di istruzione elementare e secondaria - Illegittimità costituzionale.
Istruzione - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Valutazione dei dirigenti scolastici - Procedure, competenze e modalità diverse da quelle stabilite a livello nazionale - Esorbitanza dalla competenza legislativa delle Province autonome in materia di istruzione elementare e secondaria - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 4, 5 e 9, comma primo, n. 2), dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, l'art. 1, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2016, nella parte in cui introduce il comma 4 dell'art. 13-bis della legge prov. Bolzano n. 12 del 2000, che attribuisce all'intendente scolastico il potere - del tutto inedito e sfornito di qualsiasi riferimento normativo nell'ambito della disciplina statale - di approvare, «su richiesta» del dirigente scolastico interessato, «anche una forma di valutazione alternativa per la valutazione del servizio annuale e globale». L'assoluta mancanza di indicazioni in ordine alla natura e ai limiti di tale procedura «alternativa» introduce un grave elemento di incertezza, poiché rende imponderabili i criteri della valutazione e aleatori i suoi risultati, violando la necessaria terzietà dell'organo chiamato ad esprimere la valutazione, e così collidendo con i principi fondamentali della legislazione statale, rinvenibili sia nell'art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, sia nell'art. 1, commi 93 e 94, della legge n. 107 del 2015, ai quali anche la Provincia autonoma di Bolzano è soggetta in materia di istruzione.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 4, 5 e 9, comma primo, n. 2), dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, l'art. 1, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2016, nella parte in cui introduce il comma 4 dell'art. 13-bis della legge prov. Bolzano n. 12 del 2000, che attribuisce all'intendente scolastico il potere - del tutto inedito e sfornito di qualsiasi riferimento normativo nell'ambito della disciplina statale - di approvare, «su richiesta» del dirigente scolastico interessato, «anche una forma di valutazione alternativa per la valutazione del servizio annuale e globale». L'assoluta mancanza di indicazioni in ordine alla natura e ai limiti di tale procedura «alternativa» introduce un grave elemento di incertezza, poiché rende imponderabili i criteri della valutazione e aleatori i suoi risultati, violando la necessaria terzietà dell'organo chiamato ad esprimere la valutazione, e così collidendo con i principi fondamentali della legislazione statale, rinvenibili sia nell'art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, sia nell'art. 1, commi 93 e 94, della legge n. 107 del 2015, ai quali anche la Provincia autonoma di Bolzano è soggetta in materia di istruzione.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
20/06/2016
n. 14
art. 1
co. 2
legge provincia Bolzano
29/06/2000
n. 12
art. 13
co. 4
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 5
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
co. 1
Altri parametri e norme interposte