Sentenza 123/2018 (ECLI:IT:COST:2018:123)
Massima numero 41322
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
09/05/2018; Decisione del
09/05/2018
Deposito del 13/06/2018; Pubblicazione in G. U. 20/06/2018
Titolo
Giudice rimettente - Arbitri rituali - Legittimazione a sollevare questioni incidentali di costituzionalità - Rigetto di eccezione preliminare - Ammissibilità della questione.
Giudice rimettente - Arbitri rituali - Legittimazione a sollevare questioni incidentali di costituzionalità - Rigetto di eccezione preliminare - Ammissibilità della questione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, settimo e ottavo comma, del r.d. n. 2578 del 1925, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, basata sull'asserita natura irrituale dell'arbitrato previsto dalla norma censurata o la natura di arbitraggio. La norma censurata dal Collegio arbitrale di Milano prevede un arbitrato rituale, nell'ambito del quale l'art. 819-bis cod. proc. civ., consente di sollevare questione di legittimità costituzionale.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, settimo e ottavo comma, del r.d. n. 2578 del 1925, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, basata sull'asserita natura irrituale dell'arbitrato previsto dalla norma censurata o la natura di arbitraggio. La norma censurata dal Collegio arbitrale di Milano prevede un arbitrato rituale, nell'ambito del quale l'art. 819-bis cod. proc. civ., consente di sollevare questione di legittimità costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
regio decreto
15/10/1925
n. 2578
art. 24
co. 7
regio decreto
15/10/1925
n. 2578
art. 24
co. 8
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
codice di procedura civile
n.
art. 819 bis