Sentenza 123/2018 (ECLI:IT:COST:2018:123)
Massima numero 41322
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  09/05/2018;  Decisione del  09/05/2018
Deposito del 13/06/2018; Pubblicazione in G. U. 20/06/2018
Massime associate alla pronuncia:  41323  41324  41325


Titolo
Giudice rimettente - Arbitri rituali - Legittimazione a sollevare questioni incidentali di costituzionalità - Rigetto di eccezione preliminare - Ammissibilità della questione.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, settimo e ottavo comma, del r.d. n. 2578 del 1925, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, basata sull'asserita natura irrituale dell'arbitrato previsto dalla norma censurata o la natura di arbitraggio. La norma censurata dal Collegio arbitrale di Milano prevede un arbitrato rituale, nell'ambito del quale l'art. 819-bis cod. proc. civ., consente di sollevare questione di legittimità costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

regio decreto  15/10/1925  n. 2578  art. 24  co. 7

regio decreto  15/10/1925  n. 2578  art. 24  co. 8

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

codice di procedura civile    n.   art. 819  bis