Sentenza 123/2018 (ECLI:IT:COST:2018:123)
Massima numero 41323
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  09/05/2018;  Decisione del  09/05/2018
Deposito del 13/06/2018; Pubblicazione in G. U. 20/06/2018
Massime associate alla pronuncia:  41322  41324  41325


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla non manifesta infondatezza - Chiara indicazione nell'ordinanza di rimessione dei motivi di censura - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, settimo e ottavo comma, del r.d. n. 2578 del 1925. Dall'ordinanza di rimessione si evince chiaramente che la ritenuta illegittimità costituzionale della norma censurata viene ricondotta alla natura obbligatoria dell'arbitrato e al conseguente contrasto con i parametri costituzionali evocati.

Atti oggetto del giudizio

regio decreto  15/10/1925  n. 2578  art. 24  co. 7

regio decreto  15/10/1925  n. 2578  art. 24  co. 8

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte