Sentenza 123/2018 (ECLI:IT:COST:2018:123)
Massima numero 41323
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
09/05/2018; Decisione del
09/05/2018
Deposito del 13/06/2018; Pubblicazione in G. U. 20/06/2018
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla non manifesta infondatezza - Chiara indicazione nell'ordinanza di rimessione dei motivi di censura - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla non manifesta infondatezza - Chiara indicazione nell'ordinanza di rimessione dei motivi di censura - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, settimo e ottavo comma, del r.d. n. 2578 del 1925. Dall'ordinanza di rimessione si evince chiaramente che la ritenuta illegittimità costituzionale della norma censurata viene ricondotta alla natura obbligatoria dell'arbitrato e al conseguente contrasto con i parametri costituzionali evocati.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, settimo e ottavo comma, del r.d. n. 2578 del 1925. Dall'ordinanza di rimessione si evince chiaramente che la ritenuta illegittimità costituzionale della norma censurata viene ricondotta alla natura obbligatoria dell'arbitrato e al conseguente contrasto con i parametri costituzionali evocati.
Atti oggetto del giudizio
regio decreto
15/10/1925
n. 2578
art. 24
co. 7
regio decreto
15/10/1925
n. 2578
art. 24
co. 8
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte