Sentenza 123/2018 (ECLI:IT:COST:2018:123)
Massima numero 41324
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  09/05/2018;  Decisione del  09/05/2018
Deposito del 13/06/2018; Pubblicazione in G. U. 20/06/2018
Massime associate alla pronuncia:  41322  41323  41325


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Questione volta a censurare l'obbligatorietà dell'arbitrato - Motivazione non implausibile del rimettente, che esclude la sussistenza di una chiara volontarietà delle parti di addivenire ad esso - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per la sussistente comune volontà delle parti di addivenire all'arbitrato, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, settimo e ottavo comma, del regio decreto n. 2578 del 1925. Il collegio arbitrale rimettente ha indicato, con motivazione non implausibile, le ragioni dell'asserita mancanza di una concorde volontà delle parti, poiché queste hanno dichiarato, sia personalmente che per mezzo dei loro difensori, di essere tenute all'arbitrato per effetto della sola disposizione normativa censurata.

Atti oggetto del giudizio

regio decreto  15/10/1925  n. 2578  art. 24  co. 7

regio decreto  15/10/1925  n. 2578  art. 24  co. 8

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte