Arbitrato - Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province - Esercizio della facoltà di riscatto da parte dei Comuni - Determinazione dell'equa indennità dovuta ai concessionari - Mancato accordo tra le parti - Obbligo di devoluzione ad un collegio arbitrale - Violazione del diritto di difesa e delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 24, primo comma, e 102, primo comma, Cost., l'art. 24, settimo e ottavo comma, del r.d. n. 2578 del 1925, nella parte in cui non riconosce il diritto di ciascuna parte di adire l'autorità giudiziaria ordinaria in caso di mancato accordo sulla determinazione dell'indennità di riscatto degli impianti afferenti l'esercizio dei servizi pubblici. La norma censurata dal Collegio arbitrale di Milano viola i parametri indicati in quanto la fonte dell'arbitrato non può essere una legge ordinaria o la volontà autoritativa, perché solo la scelta dei soggetti, intesa come uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di difesa, può derogare al precetto contenuto nell'art. 102, primo comma, Cost., secondo cui la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari. (Precedente citato: sentenza n. 127 del 1977).
Per il criterio di interpretazione sistematica del testo costituzionale, la portata di una norma può essere circoscritta soltanto da altre norme dello stesso testo o da altre ancora ad esse parificate. (Precedenti citati: sentenze n. 127 del 1977 e n. 2 del 1963).
Per costante giurisprudenza costituzionale, le ipotesi di arbitrato previste dalla legge sono illegittime solo se hanno carattere obbligatorio, e cioè impongono alle parti il ricorso all'arbitrato, senza riconoscere il diritto di ciascuna parte di adire l'autorità giudiziaria ordinaria. (Precedenti citati: sentenze n. 221 del 2005, n. 325 del 1998, n. 381 del 1997, n. 152 del 1996, n. 54 del 1996, n. 232 del 1994, n. 206 del 1994, n. 49 del 1994, n. 488 del 1991 e n. 127 del 1977).