Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia autonoma di Trento - Partecipazione degli enti locali della Provincia agli obiettivi di finanza pubblica - Mancato conseguimento - Sanzioni - Eccedenza dalle competenze statutarie - Violazione della competenza statale nella materia di legislazione concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 79, comma 3, dello statuto per il Trentino-Alto Adige e dell'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica, in relazione all'art. 1, comma 475, della legge n. 232 del 2016 - l'art. 10, comma 2, lett. d), della legge prov. Trento n. 20 del 2016, nella parte in cui introduce, nell'art. 8, comma 1, terzo periodo, della legge prov. Trento n. 27 del 2010, le parole «, nonché le relative sanzioni a carico degli enti locali». La norma impugnata dal Governo, dettando un articolato e diverso sistema di sanzioni in caso di mancato rispetto del saldo di equilibrio di bilancio, viola il parametro interposto applicabile a tutti gli enti locali, ivi compresi quelli della Provincia autonoma di Trento. (Precedenti citati: sentenza n. 101 del 2018 e n. 40 del 2014).
Il carattere generale e indefettibile dei vincoli di finanza pubblica esige che, indipendentemente dallo speciale regime di cui godono gli enti locali delle autonomie speciali nel perseguimento degli obiettivi macroeconomici, i colpevoli scostamenti registrati nelle singole gestioni di bilancio debbano trovare riscontro in un omogeneo sistema sanzionatorio, proporzionato all'entità delle infrazioni commesse dagli enti locali. (Precedenti citati: sentenza n. 101 del 2018 e n. 94 del 2018).
Per costante giurisprudenza costituzionale sui confini tra competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e competenza statutaria delle autonomie speciali in tema di finanza locale, la definizione delle sanzioni applicabili spetta allo Stato, dal momento che la finanza delle Regioni a statuto speciale è parte della 'finanza pubblica allargata' nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell'esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, per cui non può essere ipotizzata una differenziazione per gli enti operanti nelle autonomie speciali. (Precedenti citati: sentenze n. 101 del 2018, n. 94 del 2018, n. 40 del 2014 e n. 425 del 2004).