Sentenza 125/2018 (ECLI:IT:COST:2018:125)
Massima numero 41327
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
08/05/2018; Decisione del
08/05/2018
Deposito del 13/06/2018; Pubblicazione in G. U. 20/06/2018
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione plausibile del rimettente sulla rilevanza - Ammissibilità delle questioni.
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione plausibile del rimettente sulla rilevanza - Ammissibilità delle questioni.
Testo
Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 649, della legge n. 190 del 2014, che, riguardando il gioco lecito praticato mediante apparecchi del tipo Amusement with prizes (AWP) e Video lottery terminal (VLT), ha stabilito in 500 milioni di euro la riduzione delle risorse statali a titolo di compenso ai concessionari e ai soggetti che operano nella gestione e raccolta del gioco suddetto. La disposizione censurata costituisce il parametro di legittimità dell'atto impugnato nel giudizio principale e quindi il giudice a quo ne deve fare applicazione. Infatti, quanto alla valutazione di rilevanza operata dal rimettente, essa è plausibile perché, anche se il decreto impugnato riguarda direttamente solo la posizione dei concessionari, i gestori sono anch'essi interessati atteso che l'onere non può non riflettersi su di loro in sede di rinegoziazione, mentre anche la non manifesta infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale è motivata diffusamente, nonché con riferimento a tutta la disposizione censurata.
Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 649, della legge n. 190 del 2014, che, riguardando il gioco lecito praticato mediante apparecchi del tipo Amusement with prizes (AWP) e Video lottery terminal (VLT), ha stabilito in 500 milioni di euro la riduzione delle risorse statali a titolo di compenso ai concessionari e ai soggetti che operano nella gestione e raccolta del gioco suddetto. La disposizione censurata costituisce il parametro di legittimità dell'atto impugnato nel giudizio principale e quindi il giudice a quo ne deve fare applicazione. Infatti, quanto alla valutazione di rilevanza operata dal rimettente, essa è plausibile perché, anche se il decreto impugnato riguarda direttamente solo la posizione dei concessionari, i gestori sono anch'essi interessati atteso che l'onere non può non riflettersi su di loro in sede di rinegoziazione, mentre anche la non manifesta infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale è motivata diffusamente, nonché con riferimento a tutta la disposizione censurata.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2014
n. 190
art. 1
co. 649
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte