Sentenza 125/2018 (ECLI:IT:COST:2018:125)
Massima numero 41329
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  08/05/2018;  Decisione del  08/05/2018
Deposito del 13/06/2018; Pubblicazione in G. U. 20/06/2018
Massime associate alla pronuncia:  41327  41328  41330


Titolo
Gioco e scommesse - Compenso dei concessionari e dei soggetti che operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi del tipo Amusement with prizes (AWP) e Video lottery terminal (VLT) - Riduzione - Criteri di ripartizione - Ancoraggio al dato fisso del numero di apparecchi, anziché al flusso della raccolta - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione del principio di libertà di iniziativa economica privata - Sopravvenuta normativa che abroga ex nunc quella censurata e la interpreta in modo autentico - Incidenza sulla valutazione della non manifesta infondatezza - Restituzione degli atti al rimettente.

Testo

È ordinata la restituzione degli atti al TAR del Lazio - perché valuti, in tutti i giudizi a quibus, se permangano, o no, ed eventualmente in quali termini, i dubbi di legittimità costituzionale originariamente espressi per violazione degli artt. 3 e 41 Cost. - nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 649, della legge n. 190 del 2014, che, riguardando il gioco lecito praticato mediante apparecchi del tipo Amusement with prizes (AWP) e Video lottery terminal (VLT), ha stabilito in 500 milioni di euro la riduzione delle risorse statali a titolo di compenso ai concessionari e ai soggetti che operano nella gestione e raccolta del gioco suddetto, in quota proporzionale al numero di apparecchi riferibili ai concessionari alla data del 31 dicembre 2014. Successivamente alle ordinanze di rimessione sono sopravvenuti i commi 920 e 921 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, il primo che ha abrogato ex nunc il comma censurato, mentre il secondo ne ha fornito un'interpretazione autentica. Se la rilevanza della questione permane invariata, in quanto la disposizione indubbiata si applica anche dopo l'introduzione dello ius superveniens, la nuova disposizione - fermo restando che l'an ed il quantum della prestazione, rimasti invariati per l'anno 2015, non rientrano nell'oggetto della questione di legittimità costituzionale, come delimitato dal rimettente - può risultare idonea a ridimensionare la denunciata illegittimità, sì da rendere indispensabile una nuova valutazione del presupposto della non manifesta infondatezza. Non solo, infatti, lo ius superveniens interviene con effetto ex nunc, ma l'onere del prelievo forzoso non è più a carico solo dei concessionari, ma grava su tutti gli operatori della filiera del gioco lecito e quindi anche su esercenti e gestori, mentre il criterio di riparto è basato non solo sul numero degli apparecchi riferibili ai concessionari, ma anche sulla partecipazione alla distribuzione del compenso cui ha diritto ciascun operatore della filiera secondo i relativi accordi contrattuali, tenuto conto della loro durata nell'anno 2015. (Precedente citato: sentenza n. 56 del 2015).

Non ogni nuova disposizione che modifichi, integri o comunque possa incidere su quella oggetto del giudizio incidentale di costituzionalità richiede una nuova valutazione della perdurante sussistenza dei presupposti di ammissibilità della questione e segnatamente della sua rilevanza e della non manifesta infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale espressi dal giudice rimettente, potendo la Corte costituzionale stessa ritenere che la nuova disposizione non alteri affatto la norma censurata, oppure che la modifichi in aspetti marginali o in misura non significativa. Ove, invece, la nuova disposizione abbia un impatto maggiore in termini di incidenza sulla portata normativa della disposizione censurata, sì da integrarla, modificarla o finanche abrogarla, in tutto o in parte, si impone la restituzione degli atti al giudice rimettente perché rivaluti i presupposti dell'incidente di costituzionalità. (Precedente citato: sentenza n. 203 del 2016).

Quando la nuova disposizione non vale a revocare in dubbio la rilevanza della questione, ritenuta dal giudice rimettente, nel senso che essa comunque permane, la possibile incidenza dello ius superveniens va valutata essenzialmente con riferimento all'altro presupposto del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, la non manifesta infondatezza della questione.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2014  n. 190  art. 1  co. 649

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41  co. 1

Altri parametri e norme interposte