Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Restituzione degli atti al rimettente - Condizioni - Esame del verso dell'incidenza della nuova disposizione.
Affinché si possa procedere, in caso di ius superveniens, al controllo di costituzionalità piuttosto che restituire gli atti al giudice rimettente, rileva non solo il contenuto della nuova disposizione, ove in ipotesi modellato sul principio tempus regit actum, ma anche il verso della sua incidenza, persistendo, sotto questo profilo, la condizione di ammissibilità del giudizio incidentale non solo ove la nuova disposizione non escluda l'applicazione, ratione temporis, della disposizione censurata, ma anche ove la prima incida su quest'ultima nel senso di aggravarne i denunciati vizi di legittimità costituzionale. In questa evenienza - ove la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, quale ritenuta dal giudice rimettente, permanga nel suo nucleo essenziale - può essere la stessa Corte a valutare il novum normativo per verificare la persistente sussistenza di tale condizione di ammissibilità del giudizio incidentale. (Precedenti citati: sentenze n. 33 del 2018 e n. 257 del 2017).
Quando, nei giudizi in via incidentale, l'intervento del legislatore è orientato nella stessa direzione dell'ordinanza di rimessione, con l'effetto di ridimensionare o finanche emendare i vizi di legittimità costituzionale denunciati dal giudice rimettente, deve di norma essere investito il giudice rimettente perché rivaluti il presupposto dell'incidente di costituzionalità, costituito dalla non manifesta infondatezza della questione. (Precedente citato: sentenza n. 43 del 2018)