Sentenza 126/2018 (ECLI:IT:COST:2018:126)
Massima numero 41335
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
22/05/2018; Decisione del
22/05/2018
Deposito del 13/06/2018; Pubblicazione in G. U. 20/06/2018
Titolo
Rimessione della questione incidentale - Adozione di sentenza non definitiva e contestuale sospensione del procedimento principale - Riconosciuta natura di ordinanza - Idoneità dell'atto a instaurare il giudizio di costituzionalità.
Rimessione della questione incidentale - Adozione di sentenza non definitiva e contestuale sospensione del procedimento principale - Riconosciuta natura di ordinanza - Idoneità dell'atto a instaurare il giudizio di costituzionalità.
Testo
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 33, commi 3, 9, 10, 12 e 13, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, deve ritenersi non rilevante che le questioni siano state promosse dal Consiglio di Stato con la forma di sentenza non definitiva anziché di ordinanza, dal momento che il giudice a quo - dopo la positiva valutazione concernente la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle stesse - ha disposto la sospensione del procedimento principale e la trasmissione del fascicolo alla Corte costituzionale; sicché a tali atti, anche se assunti con la forma di sentenza, deve essere riconosciuta sostanzialmente natura di ordinanza, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953. (Precedenti citati: sentenze n. 275 del 2013, n. 256 del 2010, n. 151 del 2009, n. 94 del 2009 e n. 452 del 1997).
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 33, commi 3, 9, 10, 12 e 13, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, deve ritenersi non rilevante che le questioni siano state promosse dal Consiglio di Stato con la forma di sentenza non definitiva anziché di ordinanza, dal momento che il giudice a quo - dopo la positiva valutazione concernente la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle stesse - ha disposto la sospensione del procedimento principale e la trasmissione del fascicolo alla Corte costituzionale; sicché a tali atti, anche se assunti con la forma di sentenza, deve essere riconosciuta sostanzialmente natura di ordinanza, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953. (Precedenti citati: sentenze n. 275 del 2013, n. 256 del 2010, n. 151 del 2009, n. 94 del 2009 e n. 452 del 1997).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
12/09/2014
n. 133
art. 33
co. 3
decreto-legge
12/09/2014
n. 133
art. 33
co. 9
decreto-legge
12/09/2014
n. 133
art. 33
co. 10
decreto-legge
12/09/2014
n. 133
art. 33
co. 12
decreto-legge
12/09/2014
n. 133
art. 33
co. 13
legge
11/11/2014
n. 164
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23