Sentenza 126/2018 (ECLI:IT:COST:2018:126)
Massima numero 41336
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  22/05/2018;  Decisione del  22/05/2018
Deposito del 13/06/2018; Pubblicazione in G. U. 20/06/2018
Massime associate alla pronuncia:  41335  41337  41338  41339  41340  41341


Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Costituzione nel giudizio incidentale - Deposito tardivo dell'atto - Inammissibilità della costituzione.

Testo

È dichiarata inammissibile, per tardività, la costituzione di Fallimento Bagnolifutura spa nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 33, commi 3, 9, 10, 12 e 13, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito. La curatela del Fallimento Bagnolifutura spa, sebbene costituitasi il 6 ottobre 2017, ha depositato la procura speciale, in data 11 ottobre 2017, e poiché il provvedimento di rimessione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 settembre 2017, il termine per la costituzione delle parti scadeva il 10 ottobre 2017.

Ai sensi dell'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la costituzione delle parti deve avvenire entro il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, mediante il deposito in cancelleria della procura speciale. (Precedenti citati: sentenza n. 364 del 2010; ordinanze n. 11 del 2010, n. 100 del 2009 e n. 124 del 2008).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  12/09/2014  n. 133  art. 33  co. 3

decreto-legge  12/09/2014  n. 133  art. 33  co. 9

decreto-legge  12/09/2014  n. 133  art. 33  co. 10

decreto-legge  12/09/2014  n. 133  art. 33  co. 12

decreto-legge  12/09/2014  n. 133  art. 33  co. 13

legge  11/11/2014  n. 164  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 3