Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Costituzione nel giudizio incidentale - Deposito tardivo dell'atto - Inammissibilità della costituzione.
È dichiarata inammissibile, per tardività, la costituzione di Fallimento Bagnolifutura spa nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 33, commi 3, 9, 10, 12 e 13, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito. La curatela del Fallimento Bagnolifutura spa, sebbene costituitasi il 6 ottobre 2017, ha depositato la procura speciale, in data 11 ottobre 2017, e poiché il provvedimento di rimessione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 settembre 2017, il termine per la costituzione delle parti scadeva il 10 ottobre 2017.
Ai sensi dell'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la costituzione delle parti deve avvenire entro il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, mediante il deposito in cancelleria della procura speciale. (Precedenti citati: sentenza n. 364 del 2010; ordinanze n. 11 del 2010, n. 100 del 2009 e n. 124 del 2008).