Sentenza 141/2024 (ECLI:IT:COST:2024:141)
Massima numero 46230
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  02/07/2024;  Decisione del  02/07/2024
Deposito del 22/07/2024; Pubblicazione in G. U. 24/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46226  46227  46228  46229


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Spesa sanitaria - Limiti previsti dalla normativa statale - Destinatari - Esclusione degli enti ad autonomia speciale che provvedono integralmente al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale (nel caso di specie: non fondatezza delle disposizioni della Regione autonoma Sardegna le quali disciplinano le risorse per l'assistenza ospedaliera di cui al tetto di spesa assegnato per il 2020, con possibile redistribuzione tra gli erogatori privati accreditati anche oltre i limiti imposti dalle disposizioni di legge nazionali). (Classif. 036016).

Testo

La Regione autonoma Sardegna rientra nel novero degli enti ad autonomia speciale che provvedono integralmente al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale; ciò comporta che lo Stato non possa intervenire con norme che definiscano le modalità di contenimento di una spesa sanitaria che è interamente sostenuta dalla Regione autonoma, perché in siffatta ipotesi neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario.

(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. nella materia «coordinamento della finanza pubblica», in relazione all’art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012, come conv., dell’art. 56 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, per cui le risorse non utilizzate di cui al tetto di spesa assegnato per il 2020 per l’assistenza ospedaliera possono essere redistribuite tra gli erogatori privati accreditati che abbiano prodotto un’attività ospedaliera eccedente il budget assegnato nell’anno 2021 e per incrementare il tetto di spesa dell’assistenza ospedaliera nell’anno 2023 anche oltre i limiti imposti dalle disposizioni di legge nazionali; e dell’art. 5, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 21 del 2023, che modifica il suddetto art. 56, per cui la Giunta regionale è autorizzata a incrementare la spesa per l’acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera e ambulatoriale da soggetti privati accreditati non oltre il 40% rispetto alla spesa consuntivata nel 2011. La Regione autonoma Sardegna non è sottoposta a un piano di rientro dal disavanzo finanziario in materia sanitaria e l’intervento oggetto di impugnazione è finalizzato a garantire i livelli essenziali di assistenza e a ridurre i tempi di attesa. Entro il predetto limite, pertanto, l’entità delle risorse occorrenti agli indicati fini viene stabilita dalla Regione autonoma in relazione alla consistenza del proprio bilancio sul quale grava la spesa sanitaria regionale fermo restando l’equilibrio economico finanziario generale del Servizio sanitario regionale).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  23/10/2023  n. 9  art. 56  co. 

legge della Regione autonoma Sardegna  29/12/2023  n. 21  art. 5  co. 1

legge della Regione autonoma Sardegna  23/10/2023  n. 9  art. 56  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  06/07/2012  n. 95  art. 15    co. 14  

legge  07/08/2012  n. 135  art.