Rilevanza della questione incidentale - Verifica dell'interesse ad agire e della legittimazione delle parti nel giudizio a quo - Motivazione del rimettente - Sufficienza ai fini del controllo della Corte costituzionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 33, commi 3, 9, 10 e 13, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per carenza di legittimazione, del Comune di Napoli a dedurre la violazione delle competenze regionali. Il rimettente - vagliando e motivando in modo sufficiente riguardo all'interesse a ricorrere nel giudizio a quo, e sottolineando altresì che la questione, pur sollevata dalla parte, può comunque essere rilevata d'ufficio dal giudice - ha ritenuto che il ricorrente potesse censurare gli atti impugnati anche per quanto concerne i profili di legittimità costituzionale delle disposizioni legislative di cui gli stessi sono attuazione, trattandosi di atti esecutivi di una legge-provvedimento, per cui la declaratoria d'illegittimità costituzionale avrebbe comunque l'effetto d'inficiare la validità degli atti impugnati, con conseguente interesse della parte attrice al ricorso.
Il riscontro dell'interesse ad agire e la verifica della legittimazione delle parti sono rimessi alla valutazione del giudice rimettente, non rientrando tra i poteri della Corte costituzionale quello di sindacare la validità dei presupposti del giudizio a quo, a meno che questi non risultino del tutto carenti, ovvero la motivazione della loro esistenza sia manifestamente implausibile. (Precedenti citati: sentenze n. 200 del 2014, n. 61 del 2012 e n. 270 del 2010).