Ambiente - Aree di rilevante interesse nazionale - Comprensorio Bagnoli-Coroglio - Approvazione del programma di bonifica ambientale e rigenerazione urbana - Attribuzione allo Stato delle relative procedure amministrative - Intesa con la Regione e coinvolgimento del Comune - Omessa previsione - Denunciata violazione della competenza legislativa concorrente regionale in materia di governo del territorio e del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Attrazione della materia alla competenza legislativa statale esclusiva in materia di ambiente - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lett. s), e terzo, nonché 118, primo comma, Cost., dell'art. 33, commi 3, 9, 10 e 13, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, che ha introdotto disposizioni generali tese a disciplinare la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana di aree di rilevante interesse nazionale, attribuendo in capo allo Stato, al fine di assicurarne l'esercizio unitario, le funzioni amministrative relative al procedimento previsto dal medesimo art. 33, in attuazione dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, e disciplinando vari meccanismi di partecipazione degli enti territoriali interessati. L'intervento del legislatore statale - intrecciando diverse competenze, statali e regionali, in particolare la «tutela dell'ambiente» e il «governo del territorio» - in quanto teso al risanamento e alla bonifica di un sito d'interesse nazionale, può essere ricondotto, in via prevalente, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, cui pertanto spetta disciplinare, pure con disposizioni di dettaglio e anche in sede regolamentare, le procedure amministrative dirette alla prevenzione, riparazione e bonifica dei siti contaminati, limitando in tal modo le competenze regionali. Le varie forme di coinvolgimento della Regione e del Comune, nonché la disciplina per il superamento del dissenso delle amministrazioni coinvolte, che non può avvenire in via unilaterale da parte dello Stato, non arrecano alcun vulnus alle competenze regionali, né alle esigenze della leale collaborazione in relazione all'allocazione delle funzioni amministrative. (Precedenti citati: sentenze n. 21 del 2016, n. 7 del 2016, n. 1 del 2016, n. 180 del 2015, n. 149 del 2015, n. 140 del 2015, n. 58 del 2015, n. 269 del 2014, n. 285 del 2013, n. 54 del 2012, n. 244 del 2011, n. 33 del 2011, n. 331 del 2010, n. 278 del 2010, n. 225 del 2009, n. 247 del 2009, n. 61 del 2009, n. 10 del 2009 e n. 214 del 2008).
Quando una disciplina intreccia diverse competenze, sia statali che regionali, occorre individuare l'ambito materiale che possa considerarsi prevalente e, qualora ciò non sia possibile, la concorrenza di competenze comporta l'applicazione del principio di leale collaborazione, che deve permeare i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie. (Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2016, n. 21 del 2016, n. 1 del 2016, n. 44 del 2014, n. 334 del 2010, n. 50 del 2008 e n. 50 del 2005).
Le funzioni comunali in materia di programmazione urbanistica non godono di specifica tutela costituzionale, sebbene i poteri dei Comuni non possano essere annullati e sia necessario garantire agli stessi forme di partecipazione ai procedimenti che ne condizionano l'autonomia. (Precedenti citati: sentenze n. 478 del 2002 e n. 378 del 2000).