Sentenza 127/2018 (ECLI:IT:COST:2018:127)
Massima numero 40750
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
22/05/2018; Decisione del
22/05/2018
Deposito del 13/06/2018; Pubblicazione in G. U. 20/06/2018
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Toscana - Autorizzazione e accreditamento di strutture socio-sanitarie - Requisiti - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e di leale collaborazione - Erroneità della premessa interpretativa - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Sanità pubblica - Norme della Regione Toscana - Autorizzazione e accreditamento di strutture socio-sanitarie - Requisiti - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e di leale collaborazione - Erroneità della premessa interpretativa - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, 118 e 120 Cost., dell'art. 2 della legge reg. Toscana n. 21 del 2017, che indica i requisiti per l'accreditamento delle strutture socio-sanitarie. Contrariamente all'erronea premessa interpretativa del ricorrente, lo scopo cui dichiaratamente risponde l'impugnata legge regionale è quello di uniformare progressivamente i due sistemi di accreditamento sanitario e sociale, per cui il suddetto art. 2, che sostituisce l'art. 3 della legge reg. Toscana n. 82 del 2009, correttamente letto nel suo complessivo contesto, individua non già i requisiti in senso tecnico, ma piuttosto i "criteri" - non difformi dai principi per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie sanciti dall'evocato parametro interposto di cui all'art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992 - ai quali attenersi per la determinazione dei requisiti generali e dei requisiti specifici, oggetto di futura determinazione regionale, i quali non è escluso che possano riferirsi anche ai criteri generali uniformi stabiliti dalla legge statale; dal che l'insussistenza della violazione dei parametri costituzionali, peraltro non tutti motivatamente evocati.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, 118 e 120 Cost., dell'art. 2 della legge reg. Toscana n. 21 del 2017, che indica i requisiti per l'accreditamento delle strutture socio-sanitarie. Contrariamente all'erronea premessa interpretativa del ricorrente, lo scopo cui dichiaratamente risponde l'impugnata legge regionale è quello di uniformare progressivamente i due sistemi di accreditamento sanitario e sociale, per cui il suddetto art. 2, che sostituisce l'art. 3 della legge reg. Toscana n. 82 del 2009, correttamente letto nel suo complessivo contesto, individua non già i requisiti in senso tecnico, ma piuttosto i "criteri" - non difformi dai principi per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie sanciti dall'evocato parametro interposto di cui all'art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992 - ai quali attenersi per la determinazione dei requisiti generali e dei requisiti specifici, oggetto di futura determinazione regionale, i quali non è escluso che possano riferirsi anche ai criteri generali uniformi stabiliti dalla legge statale; dal che l'insussistenza della violazione dei parametri costituzionali, peraltro non tutti motivatamente evocati.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
04/05/2017
n. 21
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 30/12/1992
n. 502
art. 8 quater