Sentenza 127/2018 (ECLI:IT:COST:2018:127)
Massima numero 40751
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
22/05/2018; Decisione del
22/05/2018
Deposito del 13/06/2018; Pubblicazione in G. U. 20/06/2018
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Toscana - Istituzione di un Gruppo tecnico regionale di valutazione per i controlli sulle strutture del sistema sociale integrato - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e di leale collaborazione - Erroneità della premessa interpretativa - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Sanità pubblica - Norme della Regione Toscana - Istituzione di un Gruppo tecnico regionale di valutazione per i controlli sulle strutture del sistema sociale integrato - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e di leale collaborazione - Erroneità della premessa interpretativa - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, 118 e 120 Cost., dell'art. 3 della legge reg. Toscana n. 21 del 2017, che affida la valutazione e la verifica per le strutture del sistema sociale integrato al Gruppo tecnico regionale. Contrariamente alla premessa interpretativa del ricorrente, lo scopo cui dichiaratamente risponde l'impugnata legge regionale è quello di uniformare progressivamente i due sistemi di accreditamento sanitario e sociale, per cui la norma impugnata sostanzialmente riprende il sistema di verifica dell'accreditamento vigente nel sistema sanitario. Come si evince inoltre dalla lettura degli artt. 3 e 12 della suddetta legge regionale, gli organismi di controllo e verifica nel sistema socio-sanitario sono gli stessi che già costituivano nel sistema di accreditamento della Toscana l'Organismo tecnicamente accreditante, ritenuto a livello ministeriale conforme alle indicazioni contenute nell'intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, 118 e 120 Cost., dell'art. 3 della legge reg. Toscana n. 21 del 2017, che affida la valutazione e la verifica per le strutture del sistema sociale integrato al Gruppo tecnico regionale. Contrariamente alla premessa interpretativa del ricorrente, lo scopo cui dichiaratamente risponde l'impugnata legge regionale è quello di uniformare progressivamente i due sistemi di accreditamento sanitario e sociale, per cui la norma impugnata sostanzialmente riprende il sistema di verifica dell'accreditamento vigente nel sistema sanitario. Come si evince inoltre dalla lettura degli artt. 3 e 12 della suddetta legge regionale, gli organismi di controllo e verifica nel sistema socio-sanitario sono gli stessi che già costituivano nel sistema di accreditamento della Toscana l'Organismo tecnicamente accreditante, ritenuto a livello ministeriale conforme alle indicazioni contenute nell'intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
04/05/2017
n. 21
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte