Sentenza 127/2018 (ECLI:IT:COST:2018:127)
Massima numero 40751
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  22/05/2018;  Decisione del  22/05/2018
Deposito del 13/06/2018; Pubblicazione in G. U. 20/06/2018
Massime associate alla pronuncia:  40748  40749  40750


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Toscana - Istituzione di un Gruppo tecnico regionale di valutazione per i controlli sulle strutture del sistema sociale integrato - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e di leale collaborazione - Erroneità della premessa interpretativa - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, 118 e 120 Cost., dell'art. 3 della legge reg. Toscana n. 21 del 2017, che affida la valutazione e la verifica per le strutture del sistema sociale integrato al Gruppo tecnico regionale. Contrariamente alla premessa interpretativa del ricorrente, lo scopo cui dichiaratamente risponde l'impugnata legge regionale è quello di uniformare progressivamente i due sistemi di accreditamento sanitario e sociale, per cui la norma impugnata sostanzialmente riprende il sistema di verifica dell'accreditamento vigente nel sistema sanitario. Come si evince inoltre dalla lettura degli artt. 3 e 12 della suddetta legge regionale, gli organismi di controllo e verifica nel sistema socio-sanitario sono gli stessi che già costituivano nel sistema di accreditamento della Toscana l'Organismo tecnicamente accreditante, ritenuto a livello ministeriale conforme alle indicazioni contenute nell'intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  04/05/2017  n. 21  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte