Opere pubbliche - Autostrade - Piano per la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25 - Attuazione per mezzo di decreto ministeriale - Ricorso della Regione Abruzzo - Lamentata irragionevolezza e violazione dei principi di leale collaborazione e sussidiarietà - Mancata corrispondenza tra la deliberazione a ricorrere della Giunta regionale e il ricorso - Assenza di alcuna diretta ridondanza sulle attribuzioni regionali - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per mancata corrispondenza tra la deliberazione dell'organo legittimato all'impugnazione ed il contenuto del ricorso, nonché per difetto di ridondanza sulle competenze regionali, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Abruzzo in riferimento agli artt. 3 e 117, sesto comma, Cost., dell'art. 52-quinquies del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., nella legge n. 96 del 2017, che detta norme sui lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25, prevedendo che l'approvazione del relativo piano avvenga con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), attraverso il quale sono definite le modalità di attuazione della disposizione e la regolazione di un periodo transitorio. Nella deliberazione della Giunta regionale autorizzativa del ricorso si afferma che la disposizione censurata verte negli ambiti di potestà legislativa concorrente della protezione civile, governo del territorio e grandi reti di trasporto, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., nonché violi anche l'art. 118 Cost. in quanto contrasta con l'esigenza di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative nelle singole materie di riferimento. Nel ricorso, invece, le censure fanno più ampio riferimento agli artt. 3 e 117, terzo e sesto comma, Cost., nonché ai «principi emersi dalla giurisprudenza costituzionale sulla leale collaborazione e sussidiarietà». Inoltre, il motivo del ricorso relativo all'irragionevolezza è inammissibile anche perché non è sostenuto dall'interesse della Regione a ricorrere, riguardando essenzialmente l'asserito pregiudizio che la disposizione censurata arrecherebbe alla società concessionaria, senza che ci sia alcuna diretta ridondanza sulle competenze legislative, regolamentari o amministrative della Regione.
Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, nei giudizi in via principale deve sussistere una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l'organo legittimato si determina all'impugnazione ed il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell'atto d'impugnazione, poiché l'omissione di qualsiasi accenno ad un parametro costituzionale nella delibera di autorizzazione all'impugnazione comporta l'esclusione della volontà del ricorrente di promuovere la questione al riguardo, con conseguente inammissibilità della questione che, sul medesimo parametro, sia stata proposta dalla difesa nel ricorso. (Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2017, n. 239 del 2016, n. 110 del 2016, n. 46 del 2015 e n. 198 del 2012).
Spetta alla parte ricorrente la più puntuale indicazione dei parametri del giudizio, giacché la discrezionalità della difesa tecnica ben può integrare una solo parziale individuazione dei motivi di censura. (Precedenti citati: sentenze n. 270 del 2017, n. 228 del 2017, n. 290 del 2009, n. 365 del 2007, n. 98 del 2007 e n. 533 del 2002).