Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Necessità di rispettare gli standard urbanistici - Ratio - Contemperamento di diversi interessi pubblici costituzionalmente garantiti - Possibili deroghe regionali - Condizioni - Necessità di rispettare il criterio di proporzionalità e adeguatezza, ancora più stringente in caso di interventi non temporanei. (Classif. 090010).
Sebbene gli interventi di recupero volumetrico perseguano interessi ambientali certamente apprezzabili, quali la riduzione del consumo di suolo e l’efficientamento energetico, le leggi regionali che li consentano debbono prevedere (o così devono essere interpretate) il rispetto tanto della normativa sugli standard urbanistici, quanto del codice dei beni culturali. (Precedenti: S. 147/2023 - mass. 45744; S. 90/2023 - mass. 45521; S. 17/2023 - mass. 45330; S. 124/2021 - mass. 43935; S. 54/2021; S. 282/2016 - mass. 39408).
La deroga regionale agli standard urbanistici, il cui rispetto è stato espressamente imposto anche alla legislazione speciale del Piano casa, è consentita esclusivamente nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali e dunque a condizione che le deroghe siano recepite da strumenti urbanistici attuativi (funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio) e non riguardino singoli edifici. (Precedente: S. 217/2020 - mass 43010).
La pianificazione del territorio non è funzionale solo all’interesse all’ordinato sviluppo edilizio del territorio, ma è rivolta anche alla realizzazione contemperata di una pluralità di differenti interessi pubblici, incidenti sul medesimo territorio, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti. (Precedenti: S. 90/2023 - mass. 45521; S. 19/2023 - mass. 45315; S. 17/2023 - mass. 45330; S. 229/2022 - mass. 45120; S. 219/2021- mass. 44345; S. 202/2021 - mass. 44250).
Nei casi in cui una legge regionale regoli non in via eccezionale, bensì a regime, il riutilizzo degli spazi e volumi esistenti va, anzitutto, escluso che tale disciplina possa essere interpretata nel senso di porre “di per sé” una generale deroga alle previsioni dei piani urbanistici e agli standard cui questi devono conformarsi. Piuttosto, secondo un approccio sistematico e una loro lettura costituzionalmente orientata, siffatte normative devono intendersi come naturalmente rispettose della pianificazione.
Alla legge regionale – che è fonte normativa primaria sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici locali – non è impedito in assoluto di consentire interventi in deroga a tali strumenti urbanistici, quantitativamente, qualitativamente e temporalmente circoscritti. In particolare, il legislatore regionale può ragionevolmente conformare, senza vanificare, la funzione pianificatoria per perseguire interessi generali, con una valutazione più ampia delle esigenze proprie di quel territorio. (Precedenti: S. 202/2021 - mass. 44250; S. 124/2021 - mass. 43935; S. 179/2019 - mass. 42813; S. 245/2018 - mass. 40610; S. 160/2016 - mass. 38956; S. 378/2000 - mass. 25647).
Ove le leggi regionali consentano deroghe espresse al principio di pianificazione – che vincola anche le regioni a statuto speciale che abbiano competenza primaria in materia urbanistica - esse soggiacciono a un giudizio di proporzionalità da condurre in astratto sulla legittimità dello scopo perseguito dal legislatore regionale e quindi in concreto con riguardo alla necessità, alla adeguatezza e al corretto bilanciamento degli interessi coinvolti. Peraltro, ove le norme derogatorie siano inserite in una normativa di tipo stabile, il vaglio di proporzionalità deve essere necessariamente più stringente di quello da condurre su analoghe norme di tipo temporaneo. (Precedente: S. 179/2019 - mass. 42813).