Thema decidendum - Ricognizione dei parametri nel giudizio in via principale - Inclusione di quello che, benché non menzionato né nella delibera regionale all'impugnazione né nel ricorso, va considerato implicitamente evocato, a causa della sua stretta connessione ad altro espressamente indicato nella delibera.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52-quinquies del d.l. n. 50 del 2017, come convertito, il thema decidendum va circoscritto alle questioni promosse con riferimento alla violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. e del principio di leale collaborazione. Anche se nella delibera non si fa specifico riferimento alla violazione dei principi emersi dalla giurisprudenza costituzionale sulla leale collaborazione, non di meno può ritenersi che tale parametro sia implicitamente evocato, essendo strettamente connesso alla denuncia di violazione dell'art. 118 Cost., questa invece espressamente formulata nella menzionata delibera regionale.
Spetta alla parte ricorrente la più puntuale indicazione dei parametri del giudizio, giacché la discrezionalità della difesa tecnica ben può integrare una solo parziale individuazione dei motivi di censura. (Precedenti citati: sentenze n. 270 del 2017, n. 228 del 2017, n. 290 del 2009, n. 365 del 2007, n. 98 del 2007 e n. 533 del 2002).