Sentenza 128/2018 (ECLI:IT:COST:2018:128)
Massima numero 42918
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  22/05/2018;  Decisione del  22/05/2018
Deposito del 13/06/2018; Pubblicazione in G. U. 20/06/2018
Massime associate alla pronuncia:  41387  41388


Titolo
Opere pubbliche - Autostrade - Piano per la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25 - Attuazione per mezzo di decreto ministeriale - Ricorso della Regione Abruzzo - Lamentata violazione della competenza concorrente nelle materie della protezione civile, grandi reti di trasporto e governo del territorio, nonché dei principi di leale collaborazione e sussidiarietà - Possibile interpretazione costituzionalmente orientata - Infondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.

Testo
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Abruzzo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., e al principio di leale collaborazione, dell'art. 52-quinquies del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., nella legge n. 96 del 2017, che detta norme sui lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25, prevedendo che l'approvazione del relativo piano avvenga con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), attraverso il quale sono definite le modalità di attuazione della disposizione e la regolazione di un periodo transitorio. Le autostrade oggetto delle norme impugnate sono classificate come opere strategiche per finalità di protezione civile dal d.P.C.m., 21 ottobre 2003, in raccordo all'art. 1, comma 183, della legge n. 228 del 2012, mirato a rispondere all'esigenza di procedere al loro adeguamento alla normativa vigente in materia di protezione da rischio sismico, nonché all'adeguamento alla normativa in materia di impatto ambientale e alla realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e di tutte le altre opere necessarie in conseguenza del sisma del 2009. L'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione impugnata esclude pertanto che il legislatore abbia inteso assegnare al MIT alcuna funzione regolatoria − in via amministrativa (né tanto meno di normazione subprimaria) − di aspetti della protezione civile, né del governo del territorio o dell'assetto delle due suddette autostrade come grandi reti di trasporto; e a ritenere, invece, che abbia solo dettato una norma riguardante il rapporto concessorio di tali autostrade, appartenenti al demanio statale, nel cui ambito si colloca anche la realizzazione di lavori straordinari per la loro messa in sicurezza dal rischio sismico; rapporto concessorio che afferisce al regime proprietario del bene demaniale e che quindi ricade nella materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore statale.

La titolarità di funzioni legislative e amministrative della Regione in ordine all'utilizzazione di determinati beni non può incidere sulle facoltà che spettano allo Stato in quanto proprietario e tenuto conto che la disciplina degli aspetti dominicali del demanio statale rientra nella materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato. Con specifico riferimento al demanio marittimo, la competenza della Regione nella materia non può incidere sulle facoltà che spettano allo Stato in quanto proprietario. Queste infatti precedono logicamente la ripartizione delle competenze ed ineriscono alla capacità giuridica dell'ente secondo i principi dell'ordinamento civile. (Precedenti citati: sentenze n. 370 del 2008, n. 102 del 2008, n. 94 del 2008, n. 427 del 2004, n. 286 del 2004 e n. 343 del 1995).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/04/2017  n. 50  art. 52  co. 

legge  21/06/2017  n. 96  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte