Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Esenzione delle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale dal limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia in mancanza di costituzione in giudizio della controparte - Estinzione del processo.
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 9, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 2017, promosso dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., nonché agli artt. 4, numero 1), e 68, secondo comma, dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia. (Nella specie, la rinuncia è motivata da satisfattiva abrogazione della norma impugnata).
In mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. (Precedenti citati: ordinanze n. 60 del 2018, n. 55 del 2018, n. 112 del 2017, n. 100 del 2017, n. 137 del 2016 e n. 27 del 2016).