Prospettazione della questione incidentale - Precisa ricostruzione dei fatti da parte del rimettente - Non implausibilità dell'interesse ad agire del ricorrente nel giudizio principale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità delle questioni, formulata per difetto di motivazione sull'interesse ad agire del ricorrente nel giudizio a quo, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 90 del 2014, conv., con mod., nella legge n. 114 del 2014. La precisa ricostruzione dei fatti descritta nell'ordinanza di rimessione, unitamente alla considerazione del regime stabilito dall'art. 24, comma 7, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, che individua i criteri per l'accesso dei magistrati alla pensione di vecchiaia, confortano circa la non implausibilità della ritenuta esistenza dell'interesse suddetto.
La valutazione dell'interesse a ricorrere e degli altri presupposti concernenti la legittima instaurazione del giudizio a quo è riservata al giudice rimettente, mentre la verifica della Corte costituzionale è meramente esterna e strumentale al riscontro della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, con la conseguenza che la motivazione su tali presupposti può essere sindacata solo laddove implausibile. (Precedente citato: sentenza n. 245 del 2016).