Sentenza 132/2018 (ECLI:IT:COST:2018:132)
Massima numero 41355
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  22/05/2018;  Decisione del  22/05/2018
Deposito del 26/06/2018; Pubblicazione in G. U. 04/07/2018
Massime associate alla pronuncia:  41354  41356  41357  41358


Titolo
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Praticabilità esclusa dal rimettente con motivazione articolata e congrua - Attinenza al merito della persuasività dell'interpretazione prescelta - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, perché il giudice a quo avrebbe omesso di esperire il tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata. Il rimettente si è prospettato la via dell'interpretazione adeguatrice, ma l'ha esclusa sulla base di una motivazione articolata e congrua, dati l'inequivoco tenore letterale della norma e l'orientamento del Consiglio di Stato assurto a «diritto vivente», sicché, se l'ermeneusi prescelta sia da considerare la sola persuasiva è profilo che esula dall'ammissibilità e attiene al merito della questione di legittimità costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2017, n. 42 del 2017, n. 240 del 2016, n. 9 del 2016, n. 45 del 2016 e n. 262 del 2015).

L'esame del merito della questione richiede, in primo luogo, la verifica della praticabilità di valide alternative ermeneutiche che consentano di interpretare la disposizione impugnata in modo conforme a Costituzione. (Precedenti citati: sentenze n. 255 del 2017, n. 254 del 2017 e n. 69 del 2017).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  02/07/2010  n. 104  art. 44  co. 3

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte