Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Praticabilità esclusa dal rimettente con motivazione articolata e congrua - Attinenza al merito della persuasività dell'interpretazione prescelta - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, perché il giudice a quo avrebbe omesso di esperire il tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata. Il rimettente si è prospettato la via dell'interpretazione adeguatrice, ma l'ha esclusa sulla base di una motivazione articolata e congrua, dati l'inequivoco tenore letterale della norma e l'orientamento del Consiglio di Stato assurto a «diritto vivente», sicché, se l'ermeneusi prescelta sia da considerare la sola persuasiva è profilo che esula dall'ammissibilità e attiene al merito della questione di legittimità costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2017, n. 42 del 2017, n. 240 del 2016, n. 9 del 2016, n. 45 del 2016 e n. 262 del 2015).
L'esame del merito della questione richiede, in primo luogo, la verifica della praticabilità di valide alternative ermeneutiche che consentano di interpretare la disposizione impugnata in modo conforme a Costituzione. (Precedenti citati: sentenze n. 255 del 2017, n. 254 del 2017 e n. 69 del 2017).