Sentenza 132/2018 (ECLI:IT:COST:2018:132)
Massima numero 41356
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
22/05/2018; Decisione del
22/05/2018
Deposito del 26/06/2018; Pubblicazione in G. U. 04/07/2018
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Corretta comparazione della disciplina censurata con quella previgente - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Rilevanza della questione incidentale - Corretta comparazione della disciplina censurata con quella previgente - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, formulata per difetto di rilevanza. Il giudice rimettente ha esaminato la disciplina attuale oggetto di censura oltre che quella previgente, mettendole correttamente in comparazione a fini interpretativi. La rilevanza è inoltre evidente, perché l'accoglimento della questione comporterebbe nel giudizio a quo la tempestività del ricorso e la necessità di esaminarlo nel merito, mentre il rigetto ne determinerebbe l'irricevibilità (o l'inammissibilità).
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, formulata per difetto di rilevanza. Il giudice rimettente ha esaminato la disciplina attuale oggetto di censura oltre che quella previgente, mettendole correttamente in comparazione a fini interpretativi. La rilevanza è inoltre evidente, perché l'accoglimento della questione comporterebbe nel giudizio a quo la tempestività del ricorso e la necessità di esaminarlo nel merito, mentre il rigetto ne determinerebbe l'irricevibilità (o l'inammissibilità).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
02/07/2010
n. 104
art. 44
co. 3
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte