Sentenza 142/2024 (ECLI:IT:COST:2024:142)
Massima numero 46252
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del  08/05/2024;  Decisione del  08/05/2024
Deposito del 23/07/2024; Pubblicazione in G. U. 24/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46251  46253  46254  46255  46256  46257  46258  46259


Titolo
Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione autonoma Sardegna – Interventi per il riuso e per il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti – Possibilità di creare nuovo volume urbanistico anche mediante il superamento degli indici volumetrici previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali – Violazione dei limiti statutari in materia di edilizia e urbanistica – Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 090010).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 dello statuto speciale, l’art. 123, comma 11, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, limitatamente all’inciso «degli indici volumetrici e». La disposizione impugnata dal Governo, che disciplina il riutilizzo dei sottotetti, prevedendo, tra l’altro, che tanto gli interventi di riuso quanto quelli di recupero possano creare nuovo volume urbanistico anche mediante il superamento degli indici volumetrici previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali, consente espressamente, in via stabile e in termini generali, di disattendere gli standard di densità edilizia fissati dall’art. 4 del decreto assessorile n. 2266/U/1983, o quelli, eventualmente superiori, previsti dai piani urbanistici; ciò senza rispettare le condizioni cui al legislatore regionale è consentito introdurre deroghe alle evocate norme fondamentali di riforma economico-sociale.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  23/10/2023  n. 9  art. 123  co. 11

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 3

Altri parametri e norme interposte