Sentenza 132/2018 (ECLI:IT:COST:2018:132)
Massima numero 41357
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
22/05/2018; Decisione del
22/05/2018
Deposito del 26/06/2018; Pubblicazione in G. U. 04/07/2018
Titolo
Processo amministrativo - Delega per il riordino del processo amministrativo - Nullità della notificazione del ricorso - Costituzione degli intimati - Sanatoria con efficacia ex nunc, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione - Eccesso di delega - Illegittimità costituzionale parziale.
Processo amministrativo - Delega per il riordino del processo amministrativo - Nullità della notificazione del ricorso - Costituzione degli intimati - Sanatoria con efficacia ex nunc, salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione - Eccesso di delega - Illegittimità costituzionale parziale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 44, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010, limitatamente alle parole «salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione,». La disposizione censurata dal TAR Veneto, nel prevedere che la costituzione degli intimati sana ex nunc la nullità della notificazione del ricorso, viola i princìpi e dei criteri direttivi della delega contenuta dalla legge n. 69 del 2009, che imponevano al legislatore delegato di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, e di coordinarle con le disposizioni del cod. proc. civ., in quanto espressive di princìpi generali. Essa, infatti, contrasta con l'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., che prevede la sanatoria ex tunc della nullità degli atti processuali per raggiungimento dello scopo (principio di carattere generale); in secondo luogo, non è in linea né con la giurisprudenza della Corte di cassazione formatasi con riferimento alla notificazione degli atti processuali civili, né con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, antecedente all'entrata in vigore del codice, relativa alla nullità della notificazione del ricorso; né, infine, con la giurisprudenza costituzionale. Il meccanismo denunziato come distorsivo dal rimettente non può dunque considerarsi un mero inconveniente di fatto, in quanto tale non censurabile con una questione di legittimità costituzionale, perché deriva dalla stessa struttura normativa del giudizio amministrativo impugnatorio. (Precedenti citati: sentenze n. 178 del 2017, n. 44 del 2016, n. 162 del 2014, n. 18 del 2014 e n. 97 del 1967; ordinanza n. 66 del 2014). La delega per il riordino normativo del processo amministrativo, in quanto tale, concede al legislatore delegato un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai princìpi e ai criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante. (Precedenti citati: sentenze n. 94 del 2014, n. 73 del 2014, n. 5 del 2014, n. 162 del 2012, n. 80 del 2012, n. 293 del 2010 e n. 230 del 2010).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 44, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010, limitatamente alle parole «salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione,». La disposizione censurata dal TAR Veneto, nel prevedere che la costituzione degli intimati sana ex nunc la nullità della notificazione del ricorso, viola i princìpi e dei criteri direttivi della delega contenuta dalla legge n. 69 del 2009, che imponevano al legislatore delegato di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, e di coordinarle con le disposizioni del cod. proc. civ., in quanto espressive di princìpi generali. Essa, infatti, contrasta con l'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., che prevede la sanatoria ex tunc della nullità degli atti processuali per raggiungimento dello scopo (principio di carattere generale); in secondo luogo, non è in linea né con la giurisprudenza della Corte di cassazione formatasi con riferimento alla notificazione degli atti processuali civili, né con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, antecedente all'entrata in vigore del codice, relativa alla nullità della notificazione del ricorso; né, infine, con la giurisprudenza costituzionale. Il meccanismo denunziato come distorsivo dal rimettente non può dunque considerarsi un mero inconveniente di fatto, in quanto tale non censurabile con una questione di legittimità costituzionale, perché deriva dalla stessa struttura normativa del giudizio amministrativo impugnatorio. (Precedenti citati: sentenze n. 178 del 2017, n. 44 del 2016, n. 162 del 2014, n. 18 del 2014 e n. 97 del 1967; ordinanza n. 66 del 2014). La delega per il riordino normativo del processo amministrativo, in quanto tale, concede al legislatore delegato un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai princìpi e ai criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante. (Precedenti citati: sentenze n. 94 del 2014, n. 73 del 2014, n. 5 del 2014, n. 162 del 2012, n. 80 del 2012, n. 293 del 2010 e n. 230 del 2010).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
02/07/2010
n. 104
art. 44
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte