Sentenza 133/2018 (ECLI:IT:COST:2018:133)
Massima numero 41359
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente LATTANZI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
07/02/2018; Decisione del
07/02/2018
Deposito del 26/06/2018; Pubblicazione in G. U. 04/07/2018
Massime associate alla pronuncia:
41360
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Opinioni espresse da un senatore per le quali è pendente processo civile - Deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale di Cosenza - Conferma della valutazione di ammissibilità del conflitto - Idoneità dell'ordinanza a instaurare il giudizio ove sussistano gli estremi sostanziali di un valido ricorso.
Parlamento - Immunità parlamentari - Opinioni espresse da un senatore per le quali è pendente processo civile - Deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale di Cosenza - Conferma della valutazione di ammissibilità del conflitto - Idoneità dell'ordinanza a instaurare il giudizio ove sussistano gli estremi sostanziali di un valido ricorso.
Testo
La forma dell'ordinanza rivestita dall'atto introduttivo può ritenersi idonea ad instaurare il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato ove sussistano gli estremi sostanziali di un valido ricorso. (Nel caso di specie, relativo al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato per le dichiarazioni rese alla stampa da un senatore, per le quali pende un procedimento civile di risarcimento del danno davanti al Tribunale di Cosenza, l'ordinanza-ricorso contiene tutti gli elementi richiesti dall'art. 14 delle Norme sulla costituzione e il funzionamento della Corte costituzionale e dall'art. 37 delle Norme integrative per i giudizi dinnanzi ad essa, in quanto riporta per esteso le dichiarazioni considerate diffamatorie e indica le occasioni in cui sono state rese, argomentando sulla non riconducibilità delle stesse alla funzione parlamentare). (Precedenti citati: ordinanze n. 155 del 2017, n. 139 del 2016, 91 del 2016 e n. 137 del 2015).
La forma dell'ordinanza rivestita dall'atto introduttivo può ritenersi idonea ad instaurare il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato ove sussistano gli estremi sostanziali di un valido ricorso. (Nel caso di specie, relativo al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato per le dichiarazioni rese alla stampa da un senatore, per le quali pende un procedimento civile di risarcimento del danno davanti al Tribunale di Cosenza, l'ordinanza-ricorso contiene tutti gli elementi richiesti dall'art. 14 delle Norme sulla costituzione e il funzionamento della Corte costituzionale e dall'art. 37 delle Norme integrative per i giudizi dinnanzi ad essa, in quanto riporta per esteso le dichiarazioni considerate diffamatorie e indica le occasioni in cui sono state rese, argomentando sulla non riconducibilità delle stesse alla funzione parlamentare). (Precedenti citati: ordinanze n. 155 del 2017, n. 139 del 2016, 91 del 2016 e n. 137 del 2015).
Atti oggetto del giudizio
16/09/2015
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 14
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
n.
art. 37