Giustizia amministrativa - Giudizio di ottemperanza - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Procedimento per ottenere il pagamento delle somme dall'amministrazione debitrice - Denunciata irragionevolezza, violazione del diritto di difesa e del giusto processo, nonché dell'equo processo garantito dalla CEDU - Erroneità del presupposto interpretativo - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5-sexies, commi 1, 4, 5, 7 e 11, della legge n. 89 del 2001, introdotto dall'art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208 del 2015, censurato dal TAR Liguria - in riferimento agli artt. 3, 24, 111, primo e secondo comma, 113, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della CEDU e all'art. 47 della CDFUE - in quanto condiziona il pagamento dei crediti da equo indennizzo per irragionevole durata dei giudizi al previo rilascio di una documentata dichiarazione attestante la mancata riscossione o proposizione di azione giudiziaria per il medesimo titolo e al decorso di un termine dilatorio di sei mesi decorrente dalla trasmissione, regolare e completa, di essa. In assenza di diritto vivente, deve ritenersi - alla luce del chiaro disposto del comma 7 e del carattere di specialità del regime di riscossione dei crediti ex lege n. 89 del 2001 - che il censurato termine dilatorio non vada ad aggiungersi al termine di 120 giorni già previsto in via generale, per tutti i crediti vantati nei confronti di un'amministrazione dello Stato, dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, e che il creditore ex lege n. 89 possa quindi procedere all'esecuzione forzata o proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento dopo sei mesi, anzichè (come ritenuto dal rimettente) dopo dieci. Correttamente interpretata nel senso della non cumulabilità dei due termini, la normativa censurata si sottrae alle censure di disparità di trattamento fra creditori all'uno e all'altro assoggettati, essendo la diversità delle rispettive durate giustificata dalla specificità della procedura liquidatoria degli indennizzi per equa riparazione dell'irragionevole durata del processo. Né l'onere di produrre la dichiarazione ed i documenti di cui al comma 1 dell'art. 5-sexies (relativamente a dati che sono comunque in possesso del creditore) arreca alcun vulnus alla "pienezza ed effettività" dei crediti ex lege n. 89 del 2001 e ai parametri costituzionali ed europei in tema di "giusto processo", trattandosi di un meccanismo procedimentale collaborativo non irragionevole, che non impedisce la tutela giurisdizionale, ma solo la differisce (per un tempo non eccessivo) e la rende anzi eventuale, e che attua pertanto un ragionevole bilanciamento dell'interesse del creditore a realizzare il suo diritto con quello dell'amministrazione a fronteggiare, in modo organico e ordinato e con effetto deflattivo, il flusso abnorme delle procedure relative ai crediti ex lege n. 89, in coerenza con gli obiettivi generali di razionalizzazione e semplificazione dell'attività amministrativa.
Per costante giurisprudenza costituzionale, la garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale non implica necessariamente una relazione di immediatezza tra il sorgere del diritto (o dell'interesse legittimo) e tale tutela, essendo consentito al legislatore di imporre l'adempimento di oneri che, condizionando la proponibilità dell'azione, ne comportino il differimento, purché gli stessi siano giustificati da esigenze di ordine generale o da superiori finalità di giustizia. (Precedenti citati: sentenze n. 162 del 2016, n. 98 del 2014, n. 403 del 2007, n. 251 del 2003, n. 276 del 2000, n. 132 del 1998, n. 62 del 1998, n. 113 del 1997, n. 82 del 1992 e n. 130 del 1970).