Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Rappresentanza e difesa delle parti - Possibilità di affidarla soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione - Disposizione già scrutinata e ritenuta immune da vizi - Conseguenze - Inammissibilità della costituzione nel giudizio incidentale effettuata personalmente da una delle parti del giudizio a quo - Impossibilità di prendere in considerazione il relativo atto e l'eccezione di incostituzionalità in esso formulata avverso la predetta disposizione.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (in specie, avente ad oggetto l'art. 37, comma 6, lett. s), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., in legge n. 111 del 2011, sostitutivo dell'art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002), "la memoria di costituzione" depositata personalmente dalla parte ricorrente nel giudizio a quo non può essere presa in considerazione, neppure con riguardo alla eccezione di incostituzionalità - in essa prospettata e dalla Corte costituzionale già più volte respinta - dell'art. 20, primo comma, della legge n. 87 del 1953, secondo cui nei procedimenti costituzionali la rappresentanza e la difesa delle parti può essere affidata soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, è inammissibile la costituzione nel giudizio incidentale effettuata a mezzo di avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e, a maggior ragione, quella effettuata senza il ministero di alcun difensore. (Precedenti citati: sentenza n. 173 del 1996 e n. 222 del 1982; ordinanza allegate alla sentenza n. 154 del 1995).