Imposte e tasse - Contributo unificato per la presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - Misura asseritamente doppia rispetto a quella richiesta per i ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e parità di trattamento nonché del diritto di difesa - Incompleta ed erronea ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Manifesta inammissibilità della questione.
È dichiarata manifestamente inammissibile, per incompleta ricostruzione del quadro normativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 6, lett. s), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., in legge n. 111 del 2011, sostitutivo dell'art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, censurato dalla Commissione tributaria provinciale di Roma - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - nella parte in cui, per la presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, prevederebbe il pagamento di un contributo unificato pari al doppio di quello stabilito per l'ordinario ricorso al TAR e al Consiglio di Stato. È erroneo l'assunto del rimettente, poiché ben diverso e articolato è il meccanismo per determinare il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai giudici amministrativi, il cui ammontare dipende dal rito applicabile e dalla materia oggetto del contenzioso e, per le ipotesi residuali, è equiparato a quello dovuto per il ricorso straordinario al Capo dello Stato. Una corretta e completa ricostruzione del quadro normativo era tanto più necessaria in quanto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica mantiene peculiari caratteristiche che non impongono di allineare la quantificazione del relativo contributo a quello previsto per i ricorsi innanzi al TAR e al Consiglio di Stato, rientrando tale quantificazione, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, nella discrezionalità del legislatore. (Precedente citato: ordinanza n. 164 del 2010).
L'erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento inficia l'iter logico-argomentativo posto a base della valutazione di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, determinandone la manifesta inammissibilità. (Precedenti citati: ordinanze n. 88 del 2017 e n. 209 del 2015).