Sentenza 142/2024 (ECLI:IT:COST:2024:142)
Massima numero 46253
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del  08/05/2024;  Decisione del  08/05/2024
Deposito del 23/07/2024; Pubblicazione in G. U. 24/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46251  46252  46254  46255  46256  46257  46258  46259


Titolo
Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi in assenza o in difformità del titolo abilitativo - Possibile condono - Condizioni - Misura extra ordinem e una tantum - Effetti - Estinzione dell'illecito penale e amministrativo - Possibile beneficio, per l'immobile condonato, di ulteriori benefici edilizi - Esclusione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale di disposizione della Regione autonoma Sardegna che rende possibile l'estensione degli interventi edilizi previsti anche agli edifici condonati). (Classif. 090009).

Testo

La legislazione sui condoni edilizi va considerata come assolutamente extra ordinem e destinata a operare una tantum in vista di un definitivo superamento di situazioni di abuso. Quanto agli effetti, il condono non elide la situazione di illiceità, ma opera unicamente su due piani e in particolare sul piano penale, perché al ricorrere dei presupposti di legge determina l’estinzione dei reati edilizi e su quello amministrativo comporta il conseguimento della concessione in sanatoria e l’estinzione dell’illecito amministrativo. Ne consegue che per gli immobili abusivi condonati vi è il divieto di riconoscimento di vantaggi edilizi (che esorbitino dagli interventi tesi a preservare l’integrità e la funzionalità delle costruzioni) che assurge a principio dell’ordinamento giuridico della Repubblica. (Precedenti: S. 119/2024 - mass. 46273; S. 90/2023 - mass 45506; S. 44/2023 - mass 45358; S. 42/2023 - mass 45414; S. 24/2022 - mass. 44555; S. 181/2021 - mass 44170; S. 70/2008 - mass 32216; S. 238/2000 - mass 25454).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 dello statuto speciale, l’art. 128, comma 1, lett. a, della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, limitatamente all’inciso «condono o». La disposizione impugnata dal Governo, che consente il riutilizzo degli immobili con difformità sanate con condono, viola il divieto di riconoscimento di benefici edilizi per gli immobili abusivi, pur condonati, che assurge a principio dell’ordinamento giuridico della Repubblica e, come tale, costituisce limite della potestà legislativa primaria della Regione autonoma Sardegna).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  23/10/2023  n. 9  art. 128  co. 1

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 3

Altri parametri e norme interposte