Sentenza 137/2018 (ECLI:IT:COST:2018:137)
Massima numero 41370
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
09/05/2018; Decisione del
09/05/2018
Deposito del 27/06/2018; Pubblicazione in G. U. 04/07/2018
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Risorse versate al bilancio dello Stato nella fase di passaggio delle funzioni non fondamentali delle Province e delle Città metropolitane - Riassegnazione alle Regioni e agli enti locali subentranti nelle medesime funzioni - Omessa previsione - Violazione dell'autonomia finanziaria regionale, dell'autonomia di spesa degli enti locali e della corrispondenza tra funzioni e risorse - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Bilancio e contabilità pubblica - Risorse versate al bilancio dello Stato nella fase di passaggio delle funzioni non fondamentali delle Province e delle Città metropolitane - Riassegnazione alle Regioni e agli enti locali subentranti nelle medesime funzioni - Omessa previsione - Violazione dell'autonomia finanziaria regionale, dell'autonomia di spesa degli enti locali e della corrispondenza tra funzioni e risorse - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 119, commi 1, 2, 3 e 4, Cost., l'art. 16, comma 1, del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., nella legge n. 96 del 2017, nella parte in cui non prevede la riassegnazione alle Regioni e agli enti locali, subentrati nell'esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali, delle risorse acquisite dallo Stato per effetto dell'art. 1, commi 418 e 419, della legge n. 190 del 2014, n. 190, e connesse alle stesse funzioni non fondamentali, restando riservata al legislatore statale l'individuazione del quantum da trasferire, tenuto conto del costo delle funzioni stesse e delle complessive esigenze di bilancio. La norma impugnata dalla Regione Toscana, comprimendo le scelte di spesa relative alle funzioni preesistenti, nonostante il monito contenuto nella sentenza n. 205 del 2016, viola il dovere dello Stato di riassegnare le risorse connesse allo svolgimento delle funzioni non fondamentali delle Province agli enti subentranti. L'avere la ricorrente individuato l'ente che dovrebbe essere beneficiario della riassegnazione delle risorse, l'entità delle somme da traferire e l'aver delimitato l'oggetto della impugnazione delimitano sufficientemente il petitum che non interferisce con la discrezionalità del legislatore, rendendo così fondata la questione solo con riferimento alle risorse connesse allo svolgimento delle funzioni non fondamentali delle Province. (Precedenti citati: sentenza n. 84 del 2018 e n. 205 del 2016; sentenze n. 20 del 2018, n. 124 del 2017, n. 133 del 2016 e n. 70 del 2015 sul rilievo dell'istruttoria tecnica ai fini del controllo di costituzionalità).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 119, commi 1, 2, 3 e 4, Cost., l'art. 16, comma 1, del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., nella legge n. 96 del 2017, nella parte in cui non prevede la riassegnazione alle Regioni e agli enti locali, subentrati nell'esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali, delle risorse acquisite dallo Stato per effetto dell'art. 1, commi 418 e 419, della legge n. 190 del 2014, n. 190, e connesse alle stesse funzioni non fondamentali, restando riservata al legislatore statale l'individuazione del quantum da trasferire, tenuto conto del costo delle funzioni stesse e delle complessive esigenze di bilancio. La norma impugnata dalla Regione Toscana, comprimendo le scelte di spesa relative alle funzioni preesistenti, nonostante il monito contenuto nella sentenza n. 205 del 2016, viola il dovere dello Stato di riassegnare le risorse connesse allo svolgimento delle funzioni non fondamentali delle Province agli enti subentranti. L'avere la ricorrente individuato l'ente che dovrebbe essere beneficiario della riassegnazione delle risorse, l'entità delle somme da traferire e l'aver delimitato l'oggetto della impugnazione delimitano sufficientemente il petitum che non interferisce con la discrezionalità del legislatore, rendendo così fondata la questione solo con riferimento alle risorse connesse allo svolgimento delle funzioni non fondamentali delle Province. (Precedenti citati: sentenza n. 84 del 2018 e n. 205 del 2016; sentenze n. 20 del 2018, n. 124 del 2017, n. 133 del 2016 e n. 70 del 2015 sul rilievo dell'istruttoria tecnica ai fini del controllo di costituzionalità).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
24/04/2017
n. 50
art. 16
co. 1
legge
21/06/2017
n. 96
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
co. 1
Costituzione
art. 119
co. 2
Costituzione
art. 119
co. 3
Costituzione
art. 119
co. 4
Altri parametri e norme interposte