Sentenza 137/2018 (ECLI:IT:COST:2018:137)
Massima numero 41371
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
09/05/2018; Decisione del
09/05/2018
Deposito del 27/06/2018; Pubblicazione in G. U. 04/07/2018
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Riparto del concorso alla finanza pubblica da parte di Province e Città metropolitane - Determinazione dell'ammontare delle riduzioni di spesa corrente da conseguire per gli anni 2017 e seguenti e del corrispondente versamento nel bilancio dello Stato - Ricorso della Regione Toscana - Lamentata violazione dell'autonomia finanziaria regionale, dell'autonomia di spesa degli enti locali e della corrispondenza tra funzioni e risorse - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Riparto del concorso alla finanza pubblica da parte di Province e Città metropolitane - Determinazione dell'ammontare delle riduzioni di spesa corrente da conseguire per gli anni 2017 e seguenti e del corrispondente versamento nel bilancio dello Stato - Ricorso della Regione Toscana - Lamentata violazione dell'autonomia finanziaria regionale, dell'autonomia di spesa degli enti locali e della corrispondenza tra funzioni e risorse - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Toscana in riferimento all'art. 119, primo, secondo, terzo e quarto comma, Cost., dell'art. 16, comma 2, del d.l. n. 50 del 2017, conv. con modif., nella legge n. 96 del 2017, che stabilisce per l'anno 2017 e seguenti l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna Provincia e Città metropolitana deve conseguire e del conseguente versamento al bilancio dello Stato. La norma impugnata dalla Regione Toscana non modifica l'art. 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, che prevede l'obbligo per lo Stato di riassegnare agli enti subentranti le risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni non fondamentali delle Province loro assegnate, ma si limita a fissare l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna Provincia e Città metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, per gli anni 2017 e seguenti.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Toscana in riferimento all'art. 119, primo, secondo, terzo e quarto comma, Cost., dell'art. 16, comma 2, del d.l. n. 50 del 2017, conv. con modif., nella legge n. 96 del 2017, che stabilisce per l'anno 2017 e seguenti l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna Provincia e Città metropolitana deve conseguire e del conseguente versamento al bilancio dello Stato. La norma impugnata dalla Regione Toscana non modifica l'art. 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, che prevede l'obbligo per lo Stato di riassegnare agli enti subentranti le risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni non fondamentali delle Province loro assegnate, ma si limita a fissare l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna Provincia e Città metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, per gli anni 2017 e seguenti.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
24/04/2017
n. 50
art. 16
co. 2
legge
21/06/2017
n. 96
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
co. 1
Costituzione
art. 119
co. 2
Costituzione
art. 119
co. 3
Costituzione
art. 119
co. 4
Altri parametri e norme interposte