Sentenza 137/2018 (ECLI:IT:COST:2018:137)
Massima numero 41372
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  09/05/2018;  Decisione del  09/05/2018
Deposito del 27/06/2018; Pubblicazione in G. U. 04/07/2018
Massime associate alla pronuncia:  41370  41371  41373  41374  41375  41376  41377  41378  41379  41380  41381  41382  41383  41384  41385  41386


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri per il trasporto pubblico locale - Assegnazione delle relative quote alle Regioni - Condizioni - Riduzione nella misura del 20 per cento della quota in caso di mancata erogazione a ciascuna Provincia e Città metropolitana delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite - Ricorso delle Regioni Liguria, Toscana, Campania, Veneto, Lombardia e Piemonte - Denunciata violazione delle competenze regionali in materia di trasporto pubblico locale e dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Liguria, Toscana, Campania, Veneto, Lombardia e Piemonte in riferimento agli artt. 114, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120, secondo comma, Cost., dell'art. 39 del d.l. n. 50 del 2017, conv. con modif., nella legge n. 96 del 2017, che determina la riduzione della quota del fondo per il trasporto pubblico locale spettante alla Regione interessata nella misura del 20 per cento laddove non abbia erogato a ciascuna Provincia e Città metropolitana del rispettivo territorio le risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. Lo scopo della norma impugnata è assicurare che a Province e Città metropolitane siano effettivamente erogate le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni non fondamentali ad esse conferite dalle Regioni in attuazione dell'Accordo dell'11 settembre 2014, nel quadro del riordino di tali funzioni disposto dalla legge n. 56 del 2014, attraverso un meccanismo incentivante per cui, in questa logica, può esserle riconosciuta la natura di principio di coordinamento della finanza pubblica, rientrando in essa sia la fissazione delle modalità di verifica dei trasferimenti finanziari mediante le certificazioni e le conseguenti intese annuali entro termini prefissati, sia la subordinazione a tale verifica del riparto integrale del fondo, con la conseguenza di porre così in essere una penalizzazione per le Regioni inadempienti. La transitorietà della misura, quale ulteriore condizione legittimante l'esercizio della competenza statale in materia, risulta soddisfatta dall'espressa limitazione dell'efficacia della previsione al quadriennio 2017-2020, mentre, sebbene la disposizione impugnata abbia indubbia attinenza anche con il trasporto pubblico locale, la sua qualificazione come principio statale di coordinamento della finanza pubblica ne comporta la prevalenza sulla invocata potestà legislativa regionale. Alle stesse conclusioni di prevalenza si deve pervenire anche per quel che riguarda la lamentata incidenza della disposizione in esame sull'autonomia amministrativa e finanziaria delle Regioni, non avendo offerto le ricorrenti adeguata prova dell'impossibilità di svolgere le funzioni in esame per effetto della disposizione impugnata. (Precedenti citati: sentenze n. 38 del 2016, n.23 del 2015 n. 89 del 2015, n. 26 e n. 23 del 2014).

La materia del trasporto pubblico locale rientra nell'ambito delle competenze residuali delle Regioni di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 211 del 2016, n. 30 del 2016, n. 452 del 2007, n. 80 del 2006 e n. 222 del 2005).

Per costante giurisprudenza costituzionale, la funzione statale di coordinamento della finanza pubblica prevale su tutte le competenze regionali, anche esclusive. (Precedenti citati: sentenze n. 65 del 2016, n. 250 del 2015 e n. 151 del 2012).

L'autoqualificazione compiuta dal legislatore non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, quale risulta dalla loro oggettiva sostanza, sicché per individuare la materia alla quale devono essere ascritte le disposizioni oggetto di censura non assume rilievo la qualificazione che di esse dà il legislatore, ma occorre fare riferimento all'oggetto e alla disciplina delle medesime, tenendo conto della loro ratio e tralasciando gli effetti marginali e riflessi, in guisa da identificare correttamente anche l'interesse tutelato. (Precedenti citati: sentenze n. 203 del 2012, n. 207 del 2010, n. 1 del 2008, n. 169 del 2007, n. 447 del 2006, n. 406 del 1995 e n. 29 del 1995).

La materia del coordinamento della finanza pubblica non può essere limitata alle norme aventi lo scopo di limitare la spesa, ma comprende anche quelle aventi la funzione di riorientare la spesa pubblica, per una complessiva maggiore efficienza del sistema. Possono essere ricondotte nel loro ambito anche norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, che per sua natura eccede le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali, giacché il finalismo insito in tale genere di disposizioni esclude che possa invocarsi la logica della norma di dettaglio. (Precedenti citati: sentenze n. 38 del 2016, n. 272 del 2015, n. 153 del 2015, n. 205 del 2013, n. 16 del 2010, n. 237 del 2009 e n. 430 del 2007).

La nozione di principio fondamentale non può essere cristallizzata in una formula valida in ogni circostanza, ma deve tenere conto del contesto, del momento congiunturale in relazione ai quali l'accertamento va compiuto e della peculiarità della materia. (Precedente citato: sentenza n. 16 del 2010).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/04/2017  n. 50  art. 39  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte