Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Violazione di parametri estranei al riparto di competenze con lo Stato - Adeguata motivazione della ridondanza sulle attribuzioni regionali - Ammissibilità delle censure - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.l. n. 50 del 2017, come convertito, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla ridondanza dell'asserita lesione dei parametri degli artt. 3 e 97 Cost. sulle competenze regionali. I ricorsi delle Regioni ricorrenti motivano sul punto, argomentando diffusamente sulle ragioni per cui la lesione dei parametri evocati ridonderebbe a sua volta in una lesione delle competenze regionali nella materia del trasporto pubblico locale, così prospettandosi in modo sufficiente anche la lesione indiretta dell'autonomia finanziaria regionale e sostenendo in definitiva che tale invasione si rivelerebbe anche irragionevole e lesiva del buon andamento dell'amministrazione.
Per costante giurisprudenza costituzionale, le Regioni possono evocare parametri di legittimità costituzionale diversi da quelli che sovrintendono al riparto di competenze fra Stato e Regioni solo a due condizioni: che la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a riverberarsi sulle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite e che le Regioni ricorrenti abbiano sufficientemente motivato in ordine alla ridondanza della lamentata illegittimità costituzionale sul riparto di competenze, indicando la specifica competenza che risulterebbe offesa e argomentando adeguatamente in proposito. (Precedenti citati: sentenze n. 13 del 2017, n. 287 del 2016, n. 251 del 2016, n. 244 del 2016, n. 147 del 2016 e n. 145 del 2016).