Sentenza 137/2018 (ECLI:IT:COST:2018:137)
Massima numero 41375
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  09/05/2018;  Decisione del  09/05/2018
Deposito del 27/06/2018; Pubblicazione in G. U. 04/07/2018
Massime associate alla pronuncia:  41370  41371  41372  41373  41374  41376  41377  41378  41379  41380  41381  41382  41383  41384  41385  41386


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri per il trasporto pubblico locale - Assegnazione delle relative quote alle Regioni - Condizioni - Riduzione nella misura del 20 per cento della quota in caso di mancata erogazione a ciascuna Provincia e Città metropolitana delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite - Dedotta automaticità della riduzione - Lamentata irragionevolezza e non proporzionalità - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata, per erroneo presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale promossa dalle Regioni Liguria, Toscana, Campania, Veneto, Lombardia e Piemonte per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 39 del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., nella legge n. 96 del 2017, che determina la riduzione della quota del fondo per il trasporto pubblico locale spettante alla Regione interessata nella misura del 20 per cento laddove non abbia erogato a ciascuna Provincia e Città metropolitana del rispettivo territorio le risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. La norma impugnata non fa automaticamente discendere la penalizzazione in essa prevista dalla verifica dei mancati trasferimenti a Province e Città metropolitane, perché si deve ritenere che, correttamente intesa, essa subordina l'accertamento dell'eventuale non imputabilità dell'inadempimento alla Regione a un'adeguata valutazione da compiere o nella sede concertativa prevista al comma 1 dell'art. 39 o, nel caso di mancata intesa, in occasione della deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Né la misura è irragionevolmente destinata a incidere su risorse statali necessarie per erogare gli stessi finanziamenti oggetto della certificazione regionale, perché la norma è interpretabile nel senso che il blocco del 20 per cento del fondo riguarda l'annualità successiva a quella cui si riferisce la suddetta certificazione. Infine, la mancata fissazione di un termine per la deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 non è tale da comportare, di per sé stessa, i rischi di un trattamento differenziato fra le Regioni nella provvista delle risorse destinate al trasporto pubblico locale; né si può invocare il principio di affidamento, dato che un accordo non può condizionare l'esercizio della funzione legislativa. (Precedenti citati: sentenze n. 205 del 2016, n. 160 del 2009 e n. 437 del 2001).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/04/2017  n. 50  art. 39  co. 

legge  21/06/2017  n. 96  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte