Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri per il trasporto pubblico locale - Assegnazione delle relative quote alle Regioni - Condizioni - Erogazione a ciascuna Provincia e Città metropolitana delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite - Mancata Erogazione - Effetti - Riduzione nella misura del 20 per cento della quota, anziché fino al 20 per cento, in proporzione all'entità della mancata erogazione - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 39 del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., nella legge n. 96 del 2017, nella parte in cui determina la riduzione della quota del fondo per il trasporto pubblico locale spettante alla Regione interessata nella misura del 20 per cento, anziché fino al 20 per cento, in proporzione all'entità della mancata erogazione a ciascuna Provincia e Città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. Lo specifico trattamento sanzionatorio previsto dalla norma impugnata dalle Regioni Liguria, Toscana, Campania, Veneto, Lombardia e Piemonte, qualunque sia l'entità dei mancati trasferimenti regionali rispetto alla totalità del dovuto, attraverso una rigida previsione di una sanzione fissa, non solo non è di per sé idoneo a raggiungere i fini perseguiti - far sì che le Regioni eroghino tempestivamente tutte le risorse per lo svolgimento delle funzioni da esse conferite a Province e Città metropolitane - ma può comportare un onere sproporzionato anche rispetto al loro raggiungimento, giacché le Regioni si vedrebbero riservate, anche in caso di modeste inadempienze, un trattamento di penalizzazione destinato a incidere in modo significativo e ingiustificato sull'erogazione del servizio, irragionevolmente identico a quello riservato alle Regioni responsabili invece di omissioni di maggiore impatto sulle esigenze finanziarie di Province e Città metropolitane. Accertata l'illegittimità costituzionale dell'automatismo, la norma stessa consente di individuare nell'ammontare annuo delle risorse non erogate da ciascuna Regione - che pur vi sarebbe tenuta in conformità alle leggi di attuazione dell'Accordo dell'11 settembre 2014 - il parametro al quale commisurare proporzionalmente la decurtazione percentuale della quota, onde renderla adeguata all'effettiva rilevanza dell'inadempimento.
Il principio di proporzionalità, se deve sempre caratterizzare il rapporto fra violazione e sanzione, tanto più deve trovare rigorosa applicazione nel contesto delle relazioni fra Stato e Regioni, quando la previsione della sanzione ad opera del legislatore statale comporti una significativa compressione dell'autonomia regionale; il test di proporzionalità richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi. (Precedenti citati: sentenze n. 272 del 2015, n. 156 del 2015, n. 132 del 2015, n. 98 del 2015, n. 254 del 2014, n. 39 del 2014, n. 1 del 2014, n. 57 del 2013, n. 338 del 2011, n. 278 del 2010, n. 215 del 2010, n. 50 del 2008, n. 285 del 2005, n. 62 del 2005, n. 272 del 2004 e n. 333 del 2001).