Sentenza 137/2018 (ECLI:IT:COST:2018:137)
Massima numero 41378
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
09/05/2018; Decisione del
09/05/2018
Deposito del 27/06/2018; Pubblicazione in G. U. 04/07/2018
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Opere pubbliche - Fondo settoriale statale in materie di competenza regionale per il triennio 2017-2019 - Assegnazione del contributo ai Comuni - Criteri di assegnazione ai Comuni - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dell'autonomia legislativa e amministrativa delle Regioni in materia di governo del territorio e di protezione civile e del principio di leale collaborazione - Oscurità della censura - Inammissibilità della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Opere pubbliche - Fondo settoriale statale in materie di competenza regionale per il triennio 2017-2019 - Assegnazione del contributo ai Comuni - Criteri di assegnazione ai Comuni - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dell'autonomia legislativa e amministrativa delle Regioni in materia di governo del territorio e di protezione civile e del principio di leale collaborazione - Oscurità della censura - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile, per oscurità della censura, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119, quinto comma, Cost. e al principio di leale collaborazione, dell'art. 41-bis del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., nella legge n. 96 del 2017, che istituisce un fondo statale settoriale suscettibile di coinvolgere anche materie regionali. La disposizione impugnata non regola le modalità di determinazione dei criteri di assegnazione dei contributi, che sono già direttamente fissati dalla norma stessa, sicché non è chiaro - e comunque non è spiegato nel ricorso - in che modo una pronuncia additiva potrebbe prevedere il richiesto coinvolgimento. (Precedenti citati: sentenze n. 78 del 2018, n. 71 del 2018, n. 175 del 2017, n. 114 del 2017, n. 127 del 2016 e n. 43 del 2016)
È dichiarata inammissibile, per oscurità della censura, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119, quinto comma, Cost. e al principio di leale collaborazione, dell'art. 41-bis del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., nella legge n. 96 del 2017, che istituisce un fondo statale settoriale suscettibile di coinvolgere anche materie regionali. La disposizione impugnata non regola le modalità di determinazione dei criteri di assegnazione dei contributi, che sono già direttamente fissati dalla norma stessa, sicché non è chiaro - e comunque non è spiegato nel ricorso - in che modo una pronuncia additiva potrebbe prevedere il richiesto coinvolgimento. (Precedenti citati: sentenze n. 78 del 2018, n. 71 del 2018, n. 175 del 2017, n. 114 del 2017, n. 127 del 2016 e n. 43 del 2016)
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
24/04/2017
n. 50
art. 41
co.
legge
21/06/2017
n. 96
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
co. 5
Altri parametri e norme interposte