Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione autonoma Sardegna – Opere di edilizia libera – Interventi finalizzati al posizionamento di pergole bioclimatiche – Violazione dei limiti statutari in materia di edilizia e urbanistica – Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 090010).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto speciale per il tramite dell'art. 6 t.u. edilizia, l’art. 131, comma 1, lett. a), della legge reg. Sardegna n. 9 del 2023, nella parte in cui aggiunge la lett. f-bis) all’art. 15, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 23 del 1985, limitatamente all’inciso «pergole bioclimatiche, intese come». La disposizione impugnata dal Governo inserisce nell’elenco delle opere consentite in Sardegna senza titolo abilitativo e senza previa comunicazione, gli interventi finalizzati al posizionamento di pergole bioclimatiche, che si contraddistinguono per la dotazione di una copertura a lamelle orientabili, ma non retraibili e che pertanto, generano uno stabile spazio chiuso. Per tali caratteristiche strutturali, le pergole bioclimatiche si differenziano dagli altri manufatti, preordinati a ombreggiare lo spazio circostante e a ripararlo da agenti atmosferici, che nella copertura e nell’eventuale chiusura perimetrale non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza e, conseguentemente, non danno vita a nuovi volumi. Dalle differenze strutturali deriva che solo queste ultime coperture sono annoverabili tra gli «elementi di arredo delle aree pertinenziali», che l’art. 6, comma 1, lettera e-quinquies), t.u. edilizia dispensa dalla necessità del titolo abilitativo, mentre le pergole bioclimatiche, assimilabili alle tettoie, richiedono un apposito titolo edilizio.