Sentenza 137/2018 (ECLI:IT:COST:2018:137)
Massima numero 41380
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
09/05/2018; Decisione del
09/05/2018
Deposito del 27/06/2018; Pubblicazione in G. U. 04/07/2018
Titolo
Oggetto del giudizio - Norma successivamente modificata in modo sostanziale e non satisfattivo - Possibilità di trasferimento della questione sulla nuova disposizione - Esclusione - Permanenza della norma originaria come oggetto del giudizio.
Oggetto del giudizio - Norma successivamente modificata in modo sostanziale e non satisfattivo - Possibilità di trasferimento della questione sulla nuova disposizione - Esclusione - Permanenza della norma originaria come oggetto del giudizio.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis del d.l. n. 50 del 2017, come convertito, non è accolta la richiesta di trasferimento della questione all'art. 17-quater, comma 1, del d.l. n. 148 del 2017, come convertito, che ha introdotto innovazioni sostanziali alla norma impugnata. Il nuovo art. 41-bis, essendo stato modificato in modo sostanziale e non satisfattivo, avrebbe dovuto essere, se del caso, autonomamente impugnato dalla Regione resistente. (Precedente citato: sentenza n. 44 del 2018).
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis del d.l. n. 50 del 2017, come convertito, non è accolta la richiesta di trasferimento della questione all'art. 17-quater, comma 1, del d.l. n. 148 del 2017, come convertito, che ha introdotto innovazioni sostanziali alla norma impugnata. Il nuovo art. 41-bis, essendo stato modificato in modo sostanziale e non satisfattivo, avrebbe dovuto essere, se del caso, autonomamente impugnato dalla Regione resistente. (Precedente citato: sentenza n. 44 del 2018).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
24/04/2017
n. 50
art. 41
co.
legge
21/06/2017
n. 96
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte