Sentenza 137/2018 (ECLI:IT:COST:2018:137)
Massima numero 41381
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  09/05/2018;  Decisione del  09/05/2018
Deposito del 27/06/2018; Pubblicazione in G. U. 04/07/2018
Massime associate alla pronuncia:  41370  41371  41372  41373  41374  41375  41376  41377  41378  41379  41380  41382  41383  41384  41385  41386


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Opere pubbliche - Fondo settoriale statale in materie di competenza regionale per il triennio 2017-2019 - Criteri di distribuzione delle risorse ai Comuni - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dell'autonomia legislativa e amministrativa delle Regioni in materia di governo del territorio e di protezione civile e del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119, quinto comma, Cost. e al principio di leale collaborazione, dell'art. 41-bis del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., nella legge n. 96 del 2017 che, nel testo vigente al momento del ricorso, al fine di favorire gli investimenti, istituiva un fondo settoriale statale in materie di competenza regionale per il triennio 2017-2019, altresì disciplinando, al comma 3, l'assegnazione del contributo ai Comuni, di competenza del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. La norma - di cui la ricorrente impugna in particolare il comma 3, limitatamente a quanto disposto in relazione al 2017, essendo successivamente mutata la disciplina relativa agli anni 2018 e 2019 - pur se interviene effettivamente nelle materie «governo del territorio» e «protezione civile», è idonea ad incidere anche su altre, eventualmente anche di competenza statale, perché nell'attuazione ricevuta con il d.m. 13 dicembre 2017 le opere pubbliche finanziabili erano di vario tipo. Pertanto, se effettivamente il comma 3 prevede che l'assegnazione dei contributi ai Comuni venga operata senza alcun coinvolgimento degli enti territoriali, si deve ugualmente riconoscere che, nell'adottare tale decreto, l'amministrazione non compie alcuna scelta né valutazioni di sorta, nemmeno di natura semplicemente tecnica. In virtù dei commi 4 e 5, infatti, i contributi sono assegnati a seguito della mera attività di accertamento, non complesso, di un dato contabile. (Precedenti citati: sentenze n. 232 del 2017 e n. 60 del 2017, n. 272 del 2016, n. 77 del 2016, n. 273 del 2013, n. 42 del 2013, n. 265 del 2012, n. 143 del 2012 e n. 272 del 2005).

Il principio di leale collaborazione richiede il coinvolgimento regionale nelle scelte statali o nelle valutazioni anche non discrezionali oppure negli accertamenti complessi dello Stato, che possano incidere sull'autonomia regionale, mentre esso risulta non pertinente rispetto ad atti non complessi di mero accertamento di dati contabili.

Per quanto riguarda le attribuzioni legislative delle Regioni ordinarie, i lavori pubblici non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono e pertanto possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali. (Precedenti citati: sentenze n. 401 del 2007, n. 45 del 2010, n. 256 del 2007 e n. 303 del 2003).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/04/2017  n. 50  art. 41  co. 

legge  21/06/2017  n. 96  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119  co. 5

Altri parametri e norme interposte