Trasporto pubblico - Misure urgenti nel settore della mobilità adottate mediante decreto-legge - Incidenza sulle attribuzioni regionali in materia di trasporto pubblico locale - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata insussistenza dei presupposti della decretazione d'urgenza e difetto di omogeneità - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Toscana in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., dell'art. 48, commi 4 e 6, lett. a), del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., nella legge n. 96 del 2017. Le ragioni di azione del decreto impugnato ‒ recante misure per promuovere la più ampia partecipazione alle procedure di scelta del gestore dei servizi di trasporto locale e regionale, nel quadro di un complesso sinergico di interventi riguardanti l'intero settore della mobilità ‒ alla luce delle pesanti conseguenze della crisi economica che aveva colpito il Paese, non sono affette da manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, avuto riguardo al largo margine di elasticità che connota l'espressione usata dalla Costituzione per indicare i presupposti della decretazione d'urgenza, al fine di consentire al Governo di apprezzare la loro esistenza con riguardo a una pluralità di situazioni per le quali non sono configurabili rigidi parametri. Le disposizioni censurate, inoltre, non sono estranee o dissonanti rispetto alle finalità dichiaratamente perseguite dal decreto, poiché i servizi di trasporto esercitano un'influenza decisiva sulla competitività complessiva del sistema economico, rientrando tra le priorità industriali del Paese. Né sussiste la lamentata eterogeneità ‒ tratteggiata peraltro in termini alquanto vaghi ‒, poiché tutte le misure contemplate dal d.l. n. 50 del 2017, per quanto attinenti ad ambiti materiali diversi, sono accomunate da un'intrinseca coerenza dal punto di vista funzionale e finalistico. (Precedente citato: sentenza n. 171 del 2007).
Per costante giurisprudenza costituzionale, il sindacato sulla legittimità dell'adozione di un decreto-legge va limitato alla verifica dell'evidente mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'art. 77, secondo comma, Cost., o della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della loro valutazione. (Precedenti citati: sentenze n. 287 del 2016, n. 133 del 2016, n. 10 del 2015, n. 22 del 2012, n. 93 del 2011, n. 355 del 2010, n. 83 del 2010, n. 128 del 2008 e n. 171 del 2007).
Ai fini del riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali di cui all'art. 77, secondo comma, Cost., l'urgente necessità del provvedere può riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero anche dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare. (Precedente citato: sentenza n. 22 del 2012).