Sentenza 137/2018 (ECLI:IT:COST:2018:137)
Massima numero 41384
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  09/05/2018;  Decisione del  09/05/2018
Deposito del 27/06/2018; Pubblicazione in G. U. 04/07/2018
Massime associate alla pronuncia:  41370  41371  41372  41373  41374  41375  41376  41377  41378  41379  41380  41381  41382  41383  41385  41386


Titolo
Trasporto pubblico - Misure urgenti nel settore della mobilità - Procedure di scelta del contraente - Articolazione dei bacini di mobilità in più lotti, salvo eccezioni motivate disciplinate con delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione dei limiti alla competenza statale in materia di tutela della concorrenza e della competenza regionale in materia di organizzazione del servizio di trasporto pubblico locale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Toscana in riferimento all'art. 117, secondo e quarto comma, Cost., dell'art. 48, commi 4 e 6, lett. a), del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., nella legge n. 96 del 2017. La disciplina impugnata ‒ diretta a individuare, ai fini dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente per i servizi di trasporto locale e regionale, un numero di lotti superiore al bacino di programmazione, quale condizione necessaria (salvo eccezioni derivanti dalle specifiche caratteristiche del mercato e del territorio interessato) per garantire la più ampia contendibilità delle gare ‒ rientra appieno nell'accezione dinamica di concorrenza, ed è coerente anche con l'assegnazione all'Autorità di regolazione dei trasporti della funzione di definire i criteri per la determinazione delle eccezioni indicate, dal momento che le sue funzioni, pur avendo attinenza con la materia del trasporto pubblico locale, perseguono precipuamente una finalità di promozione della concorrenza, e sono rispettose dei canoni di adeguatezza e proporzionalità ‒ cui deve attenersi l'esercizio della competenza trasversale per la «tutela della concorrenza» quando interseca titoli di potestà regionale ‒ in quanto non esaurisce le attribuzioni delle amministrazioni locali. (Precedenti citati: sentenze n. 41 del 2013, n. 325 del 2010 e n. 452 del 2007).

L'identificazione della materia in cui si colloca la disposizione che si censura richiede di fare riferimento all'oggetto e alla disciplina da essa stabilita, tenendo conto altresì della sua ratio e dell'interesse tutelato. (Precedenti citati: sentenze n. 119 del 2014, n. 300 del 2011, n. 430 del 2007 e n. 165 del 2007).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/04/2017  n. 50  art. 48  co. 4

decreto-legge  24/04/2017  n. 50  art. 48  co. 6

legge  21/06/2017  n. 96  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 4

Altri parametri e norme interposte