Concorrenza - Nozione corrispondente a quella operante in ambito europeo - Ricomprensione in essa sia delle misure legislative di tutela (in senso proprio) che di promozione, nonché sia della disciplina sull'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti pubblici.
La nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lett. e), dell'art. 117 Cost., non può non riflettere quella operante in ambito europeo. Essa comprende, pertanto, sia le misure legislative di tutela in senso proprio, intese a contrastare gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati, sia le misure legislative di promozione, volte a eliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese (concorrenza "nel mercato"), ovvero a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza "per il mercato"). (Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2018, n. 299 del 2012 n. 291 del 2012, n. 200 del 2012, n. 45 del 2010 e n. 401 del 2007).
Va ricondotta alla competenza legislativa statale in tema di tutela della concorrenza, sia la disciplina concernente le modalità dell'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, sia più in generale le norme che regolano le procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti pubblici. (Precedenti citati: sentenze n. 93 del 2017, n. 263 del 2016, n. 117 del 2015, n. 28 del 2014, n. 22 del 2014, n. 2 del 2014, n. 46 del 2013, n. 184 del 2011, n. 123 del 2011, n. 325 del 2010, n. 283 del 2009, n. 160 del 2009, n. 246 del 2009, n. 401 del 2007 e n. 80 del 2006).