Trasporto pubblico - Misure urgenti nel settore della mobilità a tutela della concorrenza - Incidenza sulle attribuzioni regionali in materia di trasporto pubblico locale - Intesa con le Regioni - Omessa previsione - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Toscana in riferimento al principio di leale collaborazione - in quanto, seppure non espressamente evocati, il riferimento agli artt. 5 e 120 Cost. emerge in modo chiaro, ancorché implicito, dall'intero contesto dell'impugnativa - dell'art. 48, commi 4 e 6, lett. a), del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., nella legge n. 96 del 2017. La normativa impugnata - diretta a individuare, ai fini dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente per i servizi di trasporto locale e regionale, un numero di lotti superiore al bacino di programmazione, quale condizione necessaria (salvo eccezioni derivanti dalle specifiche caratteristiche del mercato e del territorio interessato) per garantire la più ampia contendibilità delle gare, che rischierebbero di essere altrimenti riservate a pochissimi partecipanti ‒ rientra appieno nell'accezione dinamica di concorrenza; pertanto, il principio di leale collaborazione non opera, perché la natura trasversale della concorrenza funge da limite alla disciplina che le Regioni possono dettare nelle materie di competenza concorrente o residuale. Nel caso in cui si tratti di una competenza esclusiva dello Stato, infatti, non ricorre neppure quella inscindibile commistione tra diverse competenze legislative che hanno eccezionalmente giustificato le conclusioni della sentenza n. 251 del 2016 (riferite, per altro, al procedimento di delegazione e non alla decretazione d'urgenza). (Precedenti citati: sentenze n. 165 del 2014, n. 38 del 2013, n. 299 del 2012, n. 339 del 2011).
Il principio di leale collaborazione da attuare sul versante dell'attività amministrativa attiene ai rapporti tra Governo, o Ministeri, e Regioni e non riguarda, invece le Autorità indipendenti chiamate ad operare in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Esse dovranno, invece, agire nel rispetto delle modalità di partecipazione previste dalla legge n. 241 del 1990, e dalle altre leggi dello Stato applicabili alle Autorità indipendenti. (Precedente citato: sentenza n. 41 del 2013).